Ordinanza — n. 1535/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - CC– 04 / 0 7 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 283 29 del ruolo generale dell’anno 20 18 proposto da: Hyperion Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Castello per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certifica luigicastello@pec.ordineavvocatitorino.it del medesimo difensore; - r icorrente - contro Oggetto: art. 36, d.P.R. n. 600/1973 – cancellazione società –accertamento - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difes a da ll’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delPiemonte, n. 438/3/2018, depositata il 26 febbraio 2018; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Maurizio Boggio, quale liquidatore della società Elite Computer Industrie s.r.l. (cessata), nonché in proprio, un avviso di accertamento per il pagamento delle imposte evase dalla suddetta società negli anni 2008, 2009 e 2010 oltre che delle conseguenti sanzioni; ulteriori avvisi di accertamento erano stati notificati, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973, nei confronti dei soci della società Hyperion Holding s.r.l. e Pasquale Massimo, nonché del Trust Elite; era stato accertato, in particolare, che la società Elite Computer Industrie s.r.l. era stata coinvolta in un meccanismo di frode per avere utilizzato fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e che aveva indebitamente detratto l’iva e dedotti i costi; inoltre, era stato contestato che Maurizio Boggio, in veste di liquidatore, aveva trasferito al trust una rilevante posta attiva distraendo i beni della società ed avvantaggiando i soci; avverso gli atti impositivi avevano proposto separati ricorsi Maurizio Boggio, Pasquale Massimo,la società Hyperion Holding s.r.l. e il Trust Elite; la Commissione tributaria provinciale di Torino, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado tutte le parti soccombenti avevano proposto separatiappelli; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, previa riunione, ha rigettato gli appelli, in particolare ha ritenuto che: sussisteva la legittimazione passiva del Trust Elite; l’avviso di accertamento notificato alla società Hyperion Holding s.r.l. era stato emesso dall’ufficio territorialmente competente, attesa l’applicazione del meccanismo successorio conseguente alla cancellazione della società di cui la stessa era socia; sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973; la pretesa era legittima in quanto basata sull’accertamento di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e correttamente era stata irrogata la sanzione, in quanto la società Elite Computer Industrie s.r.l. era un mero schermo utilizzato da Maurizio Boggio per realizzare lo schema frodatorio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1535/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 283 29 del ruolo generale dell’anno 20 18 proposto da: Hyperion Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Castello per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certifica luigicastello@pec.ordineavvocatitorino.it del medesimo difensore; - r icorrente - contro Oggetto: art. 36, d.P.R. n. 600/1973 – cancellazione società –accertamento - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difes a da ll’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delPiemonte, n. 438/3/2018, depositata il 26 febbraio 2018; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Maurizio Boggio, quale liquidatore della società Elite Computer Industrie s.r.l. (cessata), nonché in proprio, un avviso di accertamento per il pagamento delle imposte evase dalla suddetta società negli anni 2008, 2009 e 2010 oltre che delle conseguenti sanzioni; ulteriori avvisi di accertamento erano stati notificati, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973, nei confronti dei soci della società Hyperion Holding s.r.l. e Pasquale Massimo, nonché del Trust Elite; era stato accertato, in particolare, che la società Elite Computer Industrie s.r.l. era stata coinvolta in un meccanismo di frode per avere utilizzato fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e che aveva indebitamente detratto l’iva e dedotti i costi; inoltre, era stato contestato che Maurizio Boggio, in veste di liquidatore, aveva trasferito al trust una rilevante posta attiva distraendo i beni della società ed avvantaggiando i soci; avverso gli atti impositivi avevano proposto separati ricorsi Maurizio Boggio, Pasquale Massimo,la società Hyperion Holding s.r.l. e il Trust Elite; la Commissione tributaria provinciale di Torino, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado tutte le parti soccombenti avevano proposto separatiappelli; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, previa riunione, ha rigettato gli appelli, in particolare ha ritenuto che: sussisteva la legittimazione passiva del Trust Elite; l’avviso di accertamento notificato alla società Hyperion Holding s.r.l. era stato emesso dall’ufficio territorialmente competente, attesa l’applicazione del meccanismo successorio conseguente alla cancellazione della società di cui la stessa era socia; sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973; la pretesa era legittima in quanto basata sull’accertamento di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e correttamente era stata irrogata la sanzione, in quanto la società Elite Computer Industrie s.r.l. era un mero schermo utilizzato da Maurizio Boggio per realizzare lo schema frodatorio;
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nunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - CC– 04 / 0 7 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 283 29 del ruolo generale dell’anno 20 18 proposto da: Hyperion Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Castello per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certifica luigicastello@pec.ordineavvocatitorino.it del medesimo difensore; - r icorrente - contro Oggetto: art. 36, d.P.R. n. 600/1973 – cancellazione società –accertamento - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difes a da ll’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delPiemonte, n. 438/3/2018, depositata il 26 febbraio 2018; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Maurizio Boggio, quale liquidatore della società Elite Computer Industrie s.r.l. (cessata), nonché in proprio, un avviso di accertamento per il pagamento delle imposte evase dalla suddetta società negli anni 2008, 2009 e 2010 oltre che delle conseguenti sanzioni; ulteriori avvisi di accertamento erano stati notificati, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973, nei confronti dei soci della società Hyperion Holding s.r.l. e Pasquale Massimo, nonché del Trust Elite; era stato accertato, in particolare, che la società Elite Computer Industrie s.r.l. era stata coinvolta in un meccanismo di frode per avere utilizzato fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e che aveva indebitamente detratto l’iva e dedotti i costi; inoltre, era stato contestato che Maurizio Boggio, in veste di liquidatore, aveva trasferito al trust una rilevante posta attiva distraendo i beni della società ed avvantaggiando i soci; avverso gli atti impositivi avevano proposto separati ricorsi Maurizio Boggio, Pasquale Massimo,la società Hyperion Holding s.r.l. e il Trust Elite; la Commissione tributaria provinciale di Torino, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado tutte le parti soccombenti avevano proposto separatiappelli; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, previa riunione, ha rigettato gli appelli, in particolare ha ritenuto che: sussisteva la legittimazione passiva del Trust Elite; l’avviso di accertamento notificato alla società Hyperion Holding s.r.l. era stato emesso dall’ufficio territorialmente competente, attesa l’applicazione del meccanismo successorio conseguente alla cancellazione della società di cui la stessa era socia; sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973; la pretesa era legittima in quanto basata sull’accertamento di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e correttamente era stata irrogata la sanzione, in quanto la società Elite Computer Industrie s.r.l. era un mero schermo utilizzato da Maurizio Boggio per realizzare lo schema frodatorio;
Hyperion Holding s.r.l. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2023, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, invitando le parti a fornire chiarimenti in ordine alla complessiva produttività di effetti estintivi del giudizio delle domande di definizione agevolata presentate dalla società; sia la società che l’Agenzia delle entrate hanno depositato memoria; ritenuto che: va in primo luogo evidenziato che il ricorso è stato proposto unicamente dalla società Hyperion Holding s.r.l., sicché la co ntroversia è limitata allasola questione relativa alla legittimità della pretesa fatta valere nei confronti della suddetta società, ai sensi dell’art. 36 , d.
P.R. n.602/1973, in quanto socia della cancellata società Elite Computer Industrie Srled in relazione alla conseguente responsabilità ad essa ascrivibile nei limiti delle somme da quest’ultima percepite nei due anni d’imposta precedenti alla messa in liquidazione della Elite Computera titolo di dividendi; inoltre, va dato atto che la società ha depositato una istanza di sospensione del giudizio per avere la stessa presentato domanda di definizione delle controversie ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018 ed una successiva memoria; a tal proposito, la società ha prodotto le domande di definizione relative ai tre diversi avvisi di accertamento, precisando che solo per il primo avviso di accertamento ha provveduto al pagamento della prima rata, avendo beneficiato del pagamento dilazionato, mentre per gli altri due avvisi di accertamento non sarebbe risultato dovut o alcun importo, sicchè non ha provveduto ad alcun versamento; quanto chiarito dalla società è in linea con quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nelle note di chiarimenti depositate, nelle quali, in particolare, si è c onferma to il corretto perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 in relazione al contenzioso in oggetto; ne consegue l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata da parte della società Hyperion Holding s.r.l., con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio c