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Decreto — n. 1493/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2023 law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 1493/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on the automatic termination of proceedings. The case involved the Agenzia delle Entrate challenging a decision where the tax authority had listed the case for extinction under new legislative measures. The court upheld the lower court's finding that the procedural requirements for automatic termination were met, leaving no grounds for further review.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The court establishes that tax proceedings automatically terminate when the tax authority lists the case for extinction, thereby concluding the dispute without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination proceedings Agenzia delle Entrate legislative decree 2023 procedural dismissal tax dispute resolution court of cassation estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
BASILICATA n.610/ 03/ 2019 depositata il 23/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11871/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro D'AMATO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALTIERI GIORGIO, SERPIERI MARIA, CAPOZZI ALESSIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n.610/ 03/ 2019 depositata il 23/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES