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Decreto — n. 1423/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1423/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1423/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l ricorso n. 26983/2022proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO,in persona del Direttore Generale Ing. Ciro Verdoliva legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Trapani; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5 3 38 / 6 /2022, depositata il 12 luglio2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il17 aprile2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1423/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 26983/2022proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO,in persona del Direttore Generale Ing. Ciro Verdoliva legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Trapani; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5 3 38 / 6 /2022, depositata il 12 luglio2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il17 aprile2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il17 aprile2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 26983/2022proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO,in persona del Direttore Generale Ing. Ciro Verdoliva legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Trapani; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5 3 38 / 6 /2022, depositata il 12 luglio2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il17 aprile2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11/01/2024 Il President