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Ordinanza — n. 1405/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by agreement and payment of first installment under simplified procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1405/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the tax agency's re-determination of income for 2007 and 2008. The tax authority argued that the proceedings were extinguished because the taxpayer had adhered to the simplified procedure and paid the first installment without requesting a formal hearing by the deadline. The court ruled that the litigation was legally extinguished on December 31, 2020, pursuant to the specific provisions governing the simplified procedure, thereby ending the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 6, d.l. n. 118/2019; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018: Litigation is extinguished when the taxpayer adheres to the simplified procedure and pays the first installment without requesting a formal hearing within the statutory deadline.

Parole chiave

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simplified procedure tax litigation extinction first installment payment formal hearing waiver tax re-determination appeal assoggettamento del contribuente inchiesta per frode fiscale computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 6, d.l. n. 118 del 2019
Va rilevato che in data 29/11/2023 il controricorrente ha depositato istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Va rilevato che in data 29/11/2023 il controricorrente ha depositato istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l.
Art. 38, commi 4 e 5 del DPR n. 600/1973
Bruno Santino La Porta ricorreva avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5 del DPR n. 600/1973, il reddito del contribuente per gli anni 2007 e 2008.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5003/2016 R.G. proposto da: LA PORTA BRUNO SANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA (CPLGPP64B14G273Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1689/2015 depositata il 14/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Bruno Santino La Porta ricorreva avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5 del DPR n. 600/1973, il reddito del contribuente per gli anni 2007 e 2008.

2. Le ragioni del contribuente non trovavano conforto nei gradi di merito.

3. Avverso la sentenza della CTR della Puglia indicata in epigrafe ha proposto ricorso il contribuente con cinque motivi e l’Amministrazione ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va rilevato che in data 29/11/2023 il controricorrente ha depositato istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l. n.118 del 2019 e di avere versato la prima rata, nonché le ulteriori sinora maturate, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. A fronte della documentazione versata in atti dal contribuente, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, ń risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 1.1.

Pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n.119 del 2018, il processo si ̀ estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese di lite relative a tale ricorso restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dich