Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 1404/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1404/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1404/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

l ricorso n. 15605/2022proposto da: ANDREA CELENTANO,rappresentato e difes o dall’avv. Ugo Della Monica, ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Guido Guerra in Roma, Via E. Morosini; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttor i pro tempore , domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Campania sez. staccata Salerno n. 1588/9/2022, depositata il 9 febbraio 2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il4 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1404/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 15605/2022proposto da: ANDREA CELENTANO,rappresentato e difes o dall’avv. Ugo Della Monica, ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Guido Guerra in Roma, Via E. Morosini; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttor i pro tempore , domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Campania sez. staccata Salerno n. 1588/9/2022, depositata il 9 febbraio 2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il4 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il4 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

l ricorso n. 15605/2022proposto da: ANDREA CELENTANO,rappresentato e difes o dall’avv. Ugo Della Monica, ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Guido Guerra in Roma, Via E. Morosini; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttor i pro tempore , domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Campania sez. staccata Salerno n. 1588/9/2022, depositata il 9 febbraio 2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il4 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11/01/2024 Il Presiden