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Decreto — n. 1396/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1396/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1396/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 29607/2016proposto da: CHIARELLI TERESA,rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Capograssied elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, Viale Regina Margherita n. 269; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3741/9/2016, depositata il 14 giugno 2016. Visto l’atto depositato in cancelleria il14 ottobre 2020 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver richiesto la rottamazione dei carichi; considerato chepertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1396/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 29607/2016proposto da: CHIARELLI TERESA,rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Capograssied elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, Viale Regina Margherita n. 269; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3741/9/2016, depositata il 14 giugno 2016. Visto l’atto depositato in cancelleria il14 ottobre 2020 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver richiesto la rottamazione dei carichi; considerato chepertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria revoca del gratuito patrocinio cessazione delle prestazioni soppressione della rendita d'invalidità sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il14 ottobre 2020 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver richiesto la rottamazione dei carichi; considerato chepertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 29607/2016proposto da: CHIARELLI TERESA,rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Capograssied elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, Viale Regina Margherita n. 269; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3741/9/2016, depositata il 14 giugno 2016. Visto l’atto depositato in cancelleria il14 ottobre 2020 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver richiesto la rottamazione dei carichi; considerato chepertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11/01/2024 Il