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Decreto — n. 1375/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1375/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1375/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l ricorso n. 7231/2021proposto da: DI COSTANZO MARCO,rappresentato e difes o dall’avv. Rosaria Coscia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Benincampi in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 2; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1876/24/2020, depositata il 7 settembre 2020. Visto l’atto depositato in cancelleria il23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1375/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 7231/2021proposto da: DI COSTANZO MARCO,rappresentato e difes o dall’avv. Rosaria Coscia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Benincampi in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 2; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1876/24/2020, depositata il 7 settembre 2020. Visto l’atto depositato in cancelleria il23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 7231/2021proposto da: DI COSTANZO MARCO,rappresentato e difes o dall’avv. Rosaria Coscia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Benincampi in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 2; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1876/24/2020, depositata il 7 settembre 2020. Visto l’atto depositato in cancelleria il23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11/01/2024 Il Pre