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Decreto — n. 1360/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1360/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1360/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9057/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI GREGORIO SANTO, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE VITTORIO VENETO, 97, presso lo studio dell’avvocato VACCARISI ROSSANA (VCCRSN77D47I754U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n.8985/2022 depositata il 25/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1360/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI GREGORIO SANTO, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE VITTORIO VENETO, 97, presso lo studio dell’avvocato VACCARISI ROSSANA (VCCRSN77D47I754U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n.8985/2022 depositata il 25/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti dilazione di pagamento intimazione di pagamento opposizione tardiva pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9057/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI GREGORIO SANTO, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE VITTORIO VENETO, 97, presso lo studio dell’avvocato VACCARISI ROSSANA (VCCRSN77D47I754U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n.8985/2022 depositata il 25/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis