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Ordinanza — n. 1347/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's unilateral withdrawal from the tax dispute via simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1347/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the cassation appeal because the plaintiff unilaterally withdrew the case by joining a simplified tax settlement. Although the plaintiff claimed this withdrawal extinguished the dispute, the Court found the settlement applied to a different tax assessment than the one under review. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible due to the lack of interest in the specific matter.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 6, d.l. n. 193/2016: A unilateral withdrawal by the plaintiff to a simplified settlement extinguishes the litigation on the specific subject matter, rendering the appeal inadmissible for lack of interest if the settlement does not cover the contested tax act.

Parole chiave

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unilateral withdrawal simplified settlement lack of interest inadmissibility tax assessment cassation appeal procedural extinction motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
comunicazione del 16.11.2023), in ossequio al novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art.
Art. 6, d.l. n. 193 del 2016
civ., depositata telematicamente (in data 13-14.11.2023), parte ricorrente ha rinunziato al ricorso, chiedendo dichiararsi il giudizio estinto, per cessazione della materia del contendere, conseguente alla propria adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022
(applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.
l. n. 197 del 2022
149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 17.7.2023); che, a tale proposito, la rinunzia non necessita di alcuna accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140
197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 17.7.2023); che, a tale proposito, la rinunzia non necessita di alcuna accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv.
Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175
da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv.
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv.
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25322-2016R.G., proposto da: MICHELE DOMENICHIELLO (C.F. DMNMHL65A16F052C), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. PAOLA COPPOLA (paolacoppola1@avvocatinapoli.legalmail.it) , unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA PIEVE DI CADORE, n. 30, villino 56/58, presso lo STUDIO dell’AVV. VINCENZO USSANI D’ESCOBAR; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 137/03/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 25/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MICHELE DOMENICHIELLO un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti, da un lato, ai maggiori redditi imputati al contribuente rispetto a quelli dichiarati e, dall’altro, al recupero dei costi e, parzialmente, della quota di ammortamento dell’autovettura del contribuente; che il DOMENICHIELLO impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Matera che, con sentenza n. 213/2/13, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Basilicata, la quale, con sentenza n. 137/03/16, depositata il 25/03/2016 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come l’avviso di accertamento fosse (a) congruamente motivato e (b) fondato su elementi probatori non superati dal contribuente; che avverso tale decisione MICHELE DOMENICHIELLO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; si è costituita, ai soli fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ;

Rilevato che, con memoria ex 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente (in data 13-14.11.2023), parte ricorrente ha rinunziato al ricorso, chiedendo dichiararsi il giudizio estinto, per cessazione della materia del contendere, conseguente alla propria adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento del dovuto (cfr. anche la documentazione allegata a sostegno dell’istanza predetta); Rilevato che l’atto impositivo impugnato è l’avviso di accertamento n. TC501CE01512/2012, mentre la richiesta di adesione al beneficio della definizione agevolata risulta presentata dal contribuente in relazione ad un atto diverso (in specie, la cartella n. 66716013663444001.

Cfr. All. 1 all’istanza) e che non v’è nulla che consenta di collegare tra loro siffatti (differenti) atti impositivi; che tale allegazione, se non consente di addivenire ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio, conseguente alla definizione agevolata della lite, cionondimeno abilita la Corte ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla unilaterale rinunzia del ricorrente alla decisione nel merito, pure contenuta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla controparte dalla Cancelleria (cfr. comunicazione del 16.11.2023), in ossequio al novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.

Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 17.7.2023); che, a tale proposito, la rinunzia non necessita di alcuna accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’ AGENZIA costituita ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza; che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01;

Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.).

P.Q.M.

La Co