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Ordinanza — n. 1339/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1339/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1339/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28388-2016, proposto da: TEKNO APPALTI DI DELLE CESE M. E C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ALESSANDRO VALERIO (alessandro.valerio@oav.legalmail.it) , presso il quale è elett.te dom.ta; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2372/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1339/2024 — snciv · Corte di Cassazione: . ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28388-2016, proposto da: TEKNO APPALTI DI DELLE CESE M. E C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ALESSANDRO VALERIO (alessandro.valerio@oav.legalmail.it) , presso il quale è elett.te dom.ta; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2372/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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tempestività tributaria contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale condono fiscale documenti mancanti differimento dell'imposizione
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28388-2016, proposto da: TEKNO APPALTI DI DELLE CESE M. E C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ALESSANDRO VALERIO (alessandro.valerio@oav.legalmail.it) , presso il quale è elett.te dom.ta; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2372/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla TEKNO APPALTI DI DELLE CESE M . E C . S . A . S . IN LIQUIDAZIONE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2005; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 469/54/13, rigettò il ricorso; che la TEKNO APPALTI DI DELLE CESE M . E C . S . A . S . IN LIQUIDAZIONE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 2372/2016, depositata il 27/04/2016, respinse il gravame osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come l’Ufficio avesse puntualmente dimostrato le irregolarità sottese alla ripresa per cui è causa, prova non scalfita dalle diverse allegazioni della società contribuente; che avverso tale decisione la TEKNO APPALTI DI DELLE CESE M .

E C . S . A . S . IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che, con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente l’8.11.2023, parte ricorrente, premesso di avere presentato, nelle more del giudizio, dichiarazione di definizione agevolata relativamente alle cartelle oggetto di controversia e di non avere, pertanto, “più interesse nella prosecuzione del giudizio”, ha quindi insistito per l’“estinzione del processo per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”; che tali allegazioni, se non consentono di addivenire ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio, conseguente alla definizione agevolata della lite, (a) essendo riferite a “cartelle oggetto di controversia” - laddove, al contrario, l’atto impositivo impugnato nella specie è un avviso di accertamento - (b) né avendo parte ricorrente chiarito quale sarebbe la normativa applicabile al caso di specie (c) né, ancora, avendo la TEKNA APPALTI documentato la regolarità della propria domanda di accesso al beneficio predetto (d) né, infine, avendo dimostrato l’esecuzione dei pagamenti dovuti, cionondimeno abilitano la Corte ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla unilaterale rinunzia (sia pure implicita.

Arg. da Cass., 20.12.2005, n. 28180, Rv. 586390- 01, in motivazione, sub § 2, penultimo cpv.) del ricorrente alla decisione nel merito, ritualmente comunicata alla controparte dalla Cancelleria (cfr. comunicazione del 16.11.2023), in ossequio al novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 17.7.2023); che, a tale proposito, la rinunzia non necessita di alcuna accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01;

Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibi