Cassation appeal dismissed due to applicant's unilateral withdrawal creating a lack of interest in the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal because the applicant unilaterally withdrew the lawsuit, resulting in a lack of interest in the proceedings. Although the applicant sought to join a simplified tax settlement, the Court found this applied to different tax assessments than the one under review. Consequently, the withdrawal rendered the legal action moot, leading to a declaration of inadmissibility based on the absence of a justiciable dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: A unilateral withdrawal by the applicant extinguishes the interest in the proceedings, rendering the cassation appeal inadmissible without the need for the opposing party's acceptance.
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Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25313-2016R.G., proposto da: MICHELE DOMENICHIELLO (C.F. DMNMHL65A16F052C), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. PAOLA COPPOLA (paolacoppola1@avvocatinapoli.legalmail.it) , unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA PIEVE DI CADORE, n. 30, villino 56/58, presso lo STUDIO dell’AVV. VINCENZO USSANI D’ESCOBAR; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 138/03/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 25/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MICHELE DOMENICHIELLO un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti ai maggiori redditi imputati al contribuente rispetto a quelli dichiarati; che il DOMENICHIELLO impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Matera che, con sentenza n. 288/1/13, rigettò il ricorso; che MICHELE DOMENICHIELLO propose appello innanzi alla C.T.R. della Basilicata, la quale, con sentenza n. 138/3/16, depositata il 25/03/2016 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come l’avviso di accertamento fosse (a) congruamente motivato e (b) fondato su elementi probatori non superati dal contribuente; che avverso tale decisione MICHELE DOMENICHIELLO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita, ai soli fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ;
Rilevato che, con memoria ex 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente (in data 13-14.11.2023), parte ricorrente ha rinunziato al ricorso, chiedendo dichiararsi il giudizio estinto, per cessazione della materia del contendere, conseguente alla propria adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento del dovuto (cfr. anche la documentazione allegata a sostegno dell’istanza predetta); Rilevato che l’atto impositivo impugnato è l’avviso di accertamento n. TC501CE01510/2012, mentre la richiesta di adesione al beneficio della definizione agevolata risulta presentata dal contribuente in relazione ad atti diversi (in specie, le cartelle n. 66714011275612007 e 66716013658516003.
Cfr. All. 1 all’istanza) e che non v’è nulla che consenta di collegare tra loro siffatti (differenti) atti impositivi; che tale allegazione, se non consente di addivenire ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio, conseguente alla definizione agevolata della lite, cionondimeno abilita la Corte ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla unilaterale rinunzia del ricorrente alla decisione nel merito, pure contenuta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla controparte dalla Cancelleria (cfr. comunicazione del 16.11.2023), in ossequio al novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.
Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 17.7.2023); che, a tale proposito, la rinunzia non necessita di alcuna accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’ AGENZIA costituita ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza; che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01;
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.).
P.Q.M.
La Corte