Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 1270/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax case to public hearing regarding interpretation of 'community' in first home tax relief rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1270/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court remanded the case to a public hearing to address a specific legal question regarding the interpretation of 'community' in tax regulations. The taxpayer argued that a legal separation regime meant her co-ownership with her spouse did not disqualify her from first-home tax benefits, while the tax agency contended the regulation applied to any co-ownership in the same municipality. The Court determined that the issue required a public hearing to establish the nomofilactic value of the interpretation of the term 'community' under the relevant tariff.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, Nota II-bis, comma 1 lett. b), Parte I, Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986; When a specific legal question regarding the interpretation of a tax term requires establishing nomofilactic value, the case must be remanded for public hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
first home tax relief community interpretation tax tariff regulations nomofilactic value public hearing remand spousal property regime IVA tax recovery comunione domestica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, Nota II-bis, comma 1 lett. b), Parte I, Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
b) dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R.
Art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992; 1.1.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art.
art. 112 cod. proc. civ
civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5977/2021 R.G. proposto da : LUCACCINI TANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato CIONI VALERIO (CNIVLR75A23E625P) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TROMBELLA LORENZO (TRMLNZ71C24B832L); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 556/2020 depositata il 03/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATOCHE 1. l’Agenzia delle Entrate notificava a Tania Lucaccini avvisi di rettifica e liquidazione della maggiore imposta IVA e dell'imposta sostitutiva versata a seguito di mutuo ipotecario disconoscendo, in relazione al contratto di compravendita di un immobile ed a quello del relativo mutuo, stipulati nell'anno 2015, l'agevolazione c.d. "prima casa". Il recupero erariale risultava fondato sulla circostanza secondo cui la contribuente era titolare di altro immobile in comunione con il coniuge nel medesimo comune in cui era situato l'immobile acquistato e, quindi, a parere dell’ufficio la contribuente non poteva usufruire dell'agevolazione fiscale "prima casa" a norma della Nota II bis lett.

b) dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986; 1.1. la contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa gli avvisi di rettifica e liquidazione in questione eccependo che la comunione ordinaria con il coniuge su un immobile situato nello stesso comune del nuovo immobile acquistato non rilevava ai fini della revoca del beneficio fiscale, essendo rilevante solo la comunione legale che, nella fattispecie in esame, non era sussistente in quanto con il coniuge aveva optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.

P ertanto, la comunione ordinaria con il coniuge su bene immobile insistente sullo stesso comune di quello acquistato con le agevolazioni prima casa non impediva di usufruire per tale secondo immobile dell'agevolazione "prima casa", non avendo usufruito per il bene in comunione della medesima agevolazione; 1.2. la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e tale sentenza veniva confermata con la sentenza n. 556/1/2020 depositata in data 3 agosto 2020 e non notificata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale riteneva fondata la tesi dell’ ufficio, fatta propria dal primo giudice , secondo cui la Nota II - bis lett.

b) dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986 non consentiva in alcun modo di limitare la sua operatività al solo caso di comunione "legale" tra coniugi in quanto tale specificazione non era ivi prevista mentre al contrario, la specificazione di "comunione legale" era prevista nella successiva lett.

c) della medesima norma che si riferiva espressamente ai beni in comunione legale situati sull'intero territorio nazionale (ed acquistati usufruendo dell'agevolazione "prima casa") e non nel solo comune dove era situato il nuovo immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", come, invece, era previsto nella lettera b) dellanorma suddetta;

2. contro detta sentenza Tania Lucaccini propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

3. l’ufficio resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992; 1.1. ad avviso di parte ricorrentei giudici di appello erano incorsi in un vizio di ultra - petizione in quanto la Commissione Tributaria Regionaleavrebbe assunto a base della decisione una circostanza - non sussistentee che non aveva mai costituito punto controverso - secondo cui la contribuente aveva già usufruito per l'immobile in comproprietà del coniuge dell'agevolazione "prima casa";

2. con il secondo motivo ed il terzo motivo, fra loro connessi, si deduce, exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dall'art. 1, Nota II-bis, comma 1 lett. b) , Parte I, Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986come richiamata dal n. 21 della Tabella, Parte Seconda allegata al d.P.R. n. 633/1972; 2.1. parte ricorrente assume che la sentenza impugnata erroneamente aveva fatto riferimento alla lett.

c) dall'art. 1, comma 1Nota II-bis, Parte I, della richiamata Tabella laddove l’ ufficio aveva contestato alla contribuente la violazione della lettera b) del comma 1della Nota II-bis , d e ll'art. 1, Parte I, Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986come richiamata dal n. 21 della Tabella, Parte Seconda allegata al d.P.R. n. 633/1972 e che i giudici di merito, nell’ applicare detta normativa, avevano adottato una interpretazione erronea del termine “comunione” inteso in una accezione estensiva;

3. con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 per l’omessa pronuncia sullarichiesta di inapplicabilità delle sanzioni per incertezza del quadronormativo e giurisprudenziale;

3. ritiene il Collegio, che, avutoriguardo al rilievo nomofilattico della questione in esame relativa alla interpretazione del termine "comunione" di cui all’ art. 1, Nota II-bis, Parte I, Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la causa debba essere trattata in pubblica udienza.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubb