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Ordinanza — n. 1260/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes Regional Tax Commission decision for lack of necessary joinder of partners in tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1260/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision which had declared the taxpayer's appeal inadmissible due to lack of standing. The court found that the necessary joinder of the limited partner and the company was missing, rendering the proceedings null and void. Consequently, the case was remanded to the first-instance judge to be retried with all necessary parties present.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 546/1992; Art. 2318, 2320 c.c.: A tax appeal filed by a single partner against a company's assessment requires the mandatory joinder of the company and all other partners, as the unitary nature of the tax assessment makes the joinder of necessary co-litigants a condition for the validity of the proceeding.

Parole chiave

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necessary joinder of parties limited partner standing unitary tax assessment nullity of proceedings tax appeal admissibility accesso agli atti del contribuente assoggettamento all'IVA indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
2318 e 2320 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 10, 11 e 18, d.lgs. n. 546 del 1992
Artt. 2318 e 2320 c.c.
546 del 1992 nonché degliartt. 2318 e 2320 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
2318 e 2320 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: secondo parte ricorrente, il socio accomandante ha diritto di impugnare l’accertamento societario che gli è stato notificato e nel quale egli risulta indicato come coobbligato.
Art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
l gs. 546del 92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
Art. 14 d.lgs. 546/1992
546 del 1992 nella misura in cui impedisce appunto l’impugnazione dell’atto impositivo al soggettodestinatario, che viene inoltre indicato come coobbligato nelpredetto atto; - il terzo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 Tuir e dell’art. 14, commi 1 e 2, d.
Art. 29 d.lgs. 546/1992
art. 112 c.p
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 4 giugno 2008, n. 14815
Cass. n. 23096 del 14 dicembre 2012
14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte, si vedanoCass. n. 23096 del 14 dicembre 2012; Cass.
Cass. n. 25300 del 28 novembre 2014
23096 del 14 dicembre 2012; Cass. n. 25300 del 28 novembre 2014; Cass.
Cass. n. 7789 del 20 aprile 2016
25300 del 28 novembre 2014; Cass. n. 7789 del 20 aprile 2016; ultimamente,Cass.
Cass. n. 41265 del 2021
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30364 /20 2 2 R.G. proposto da : GIANLUCA SPANÒ , rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Corrado Oliva(PEC caterina.corradooliva@ordineavvgenova.it ) ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’ A vvocatura generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - resistente – avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del la Liguria n.474/02/2022 depositata in data 19 /0 5 /202 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 22/11/2023d a l C onsigliere Roberto Succio .

Oggetto: impugnazione delsocioaccomandante – litisconsorzionecessario Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - il contribuente impugnava l’ avviso di accertamento n. L5020502047/2017,nonché il contestuale atto di irrogazione delle sanzioniammnistrative, per Iva e Irap per l’anno d’imposta 2012 relativo alla società “FSP di Spanò Carmelo s.a.s.”, di cui l’esponenteera stato (prima del recesso intervenuto a dicembre 2015)socio accomandante; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; - con la pronuncia gravata, la CTR ha accolto l’impugnazione dell’Amministrazionefinanziaria ritenendo il ricorso inammissibile in quanto presentato da soggetto privo della legittimazione ad agire, perché il socio accomandante non ha la rappresentanza legaledella società, ed in ogni caso avrebbe dovuto integrare il contraddittoriocon i soci litisconsorti necessari; - ricorre a questa Corte Spanò Gianluca con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria ; l’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositatoatto di costituzione .

Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorso fosse stato proposto dalla società, in persona del socio accomandante, anziché da quest’ultimo in proprio. Secondo parte ricorrente la sentenza impugnata ha erroneamente accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente, avendo ritenuto che la controversia vertesse sull’impugnazione dell’accertamento societario come se tale impugnazione fosse stata proposta da parte della società, in persona del socio accomandante,anziché in proprio da quest’ultimo.

A causa di ciò, Cons.Est. Roberto Succio - 3 laCommissione regionale avrebbe quindi statuito l’inammissibilità del ricorso originario in quanto proposto da soggetto non legittimato, poiché il socio accomandante non ha la legale rappresentanzadella società; - il secondo motivo di gravame si duole della violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 10, 11 e 18, d. l gs. n. 546 del 1992 nonché degliartt. 2318 e 2320 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: secondo parte ricorrente, il socio accomandante ha diritto di impugnare l’accertamento societario che gli è stato notificato e nel quale egli risulta indicato come coobbligato.

E’ inoltre giuridicamente erronea , secondo il contribuente, la pronuncia di appello sotto un ulteriore profilo , vale a dire nella misura in cui afferma sostanzialmente l’impossibilità del socio accomandantedi impugnare l’accertamento societario che è stato a questi notificato e nel quale il medesimo viene indicato come coobbligatoin solido con la società. Sotto tale profilo, la sentenza violagli artt. 10, 11 e 18, d.lgs. n. 546 del 1992 nella misura in cui impedisce appunto l’impugnazione dell’atto impositivo al soggettodestinatario, che viene inoltre indicato come coobbligato nelpredetto atto; - il terzo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 Tuir e dell’art. 14, commi 1 e 2, d. l g s. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; secondo il ricorrente la Commissione tributaria regionale ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado perché il contribuenteavrebbe impugnato l’accertamento societario senza avernelegittimazione e “ in ogni caso avrebbe dovuto integrare il contraddittoriocon i soci litisconsorti necessari ”; nel caso in cui la sentenzaabbia ritenuto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso ancheper la mancata integrazione del contraddittorio, essa viene ritenutaresa in violazione dell’art. 5 Tuir e dell’art. 14, commi 1 e Cons.Est.

Roberto Succio - 4 2, d. l gs. n. 546 del 1992. Da tale mancata integrazione del contraddittorio, sostiene parte ricorrente, non consegue l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, dovendo invece il g iudice rinviare la causa in primo grado affinché sia integratoil litisconsorzio; - va affrontato per primo il terzo motivo di ricorso, in quanto dirimenteai fini del decidere; - invero, la CTR (e prima di essa la CTP) ha errato nel non disporre laprescritta integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario Spanò Carmelo e della società FSP di Spanò Carmelo; sia pure citando la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, in particolare, la CTR non ne ha in concreto fatto applicazione, erroneamente ritenendo che fosse onere del ricorrenteSpanò integrare il contraddittorio; - ben diversamente, questa Corte ha chiarito come l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni deiredditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5d.P.R. 22/12/1986 n. 917 (c.d.

TUIR) e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente siala società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - , sicché tutti questi soggetti devono essere partedello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativoimpugnato, con conseguente configurabilità di un caso Cons.Est.

Roberto Succio - 5 di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati imponel'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d. l gs. 546del 92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ognistato e grado del procedimento, anche di ufficio; - l a sentenza impugnata è quindi nulla, così come quella emessa in primogrado, perché ciascuna pronuncia è stata resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci (secondo quanto chiarito da Cass. sez. un. 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte, si vedanoCass. n. 23096 del 14 dicembre 2012; Cass. n. 25300 del 28 novembre 2014; Cass. n. 7789 del 20 aprile 2016; ultimamente,Cass. n. 41265 del 2021) ; - l a sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti in quanto divenuti irrilevantiai fini del decidere, con rinvio al giudice di primo grado dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei confrontidi tutti i litisconsorti necessari ; p.q.m. accoglieil terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo e il secondo motivo;dichiara la null