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Ordinanza Interlocutoria — n. 1247/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court grants stay of proceedings to allow tax authority to adopt a simplified payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1247/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an interlocutory order staying the tax collection proceedings. The tax authority requested a stay to adopt a simplified payment plan under recent legislation, which would delay the first payment until after the scheduled hearing. The court approved the stay to ensure the authority could legally implement the new payment schedule before the case resumes.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 231 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 375, cod. proc. civ.: The court may grant a stay of proceedings to allow the tax authority to adopt a simplified payment plan, ensuring compliance with new legislative provisions regarding installment payments.

Parole chiave

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simplified payment plan tax collection proceedings interlocutory order stay of proceedings simplified tax procedure ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 231 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197
375, secondo comma, e 380-bis.1 cod.
Art. 375, cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 50, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
In data 7 novembre 201 9 l’Agenzia delle Entrate - Riscossionenotificava a Callegaro Stefano, ai sensi dell’art. 50 del d.P.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14480/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro CALLEGARO STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa Sacchetti, 9, presso lo studio del p rof. p vv. Giuseppe Marini dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’ a vv. Riccardo Artico in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.458/07/2022, depositata il 22 marzo 2022 ; AVVISO DI INTIMAZIONE IRAP 2004 R.G. N.14480/2022 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. In data 7 novembre 201 9 l’Agenzia delle Entrate - Riscossionenotificava a Callegaro Stefano, ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intimazione di pagamento n. 119-2019-90059316674-000, sulla base del mancato pagamento di cinque cartelle precedentemente notificate, in particolare aventi n. 119-2001-0067857074501, n. 119-2001- 0067857276501, n. 119-2003-0001835633501, n. 119-2001- 0021302654501 e n. 119-2007-0007600850501.

2. Il contribuente impugnava suddetta intimazione di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Veneziala quale, con sentenza n. 755/01/2020, depositata il 6 novembre 2020, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato per vizio di incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Venezia.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Veneto , con sentenza n. 458/07/2022 , pronunciata il 15 febbraio 2022, e depositata in segreteria il 22 marzo 2022, dichiarava inammissibile l’appello , con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , sulla base di un unico motivo. Callegaro Stefano resiste con controricorso.

5. L a discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio de ll’11 ottobre R.G. N.14480/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. IL ricorrente ha inteso aderire alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente all’intimazione di pagamento impugnata; per tale definizione il pagamento della prima rata è previsto per il 31 ottobre 2023, e quindi successivamente all’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del presente ricorso. Va quindi accolta la richiesta di parte ricorrente di rinvio, al fine di permettere il pagamento della prima rata e, nel prosieguo, assolvere alle incombenze conseguenziali all’adesione alla definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corte rinvia la