Italian court declares tax litigation extinguished due to accelerated settlement procedure compliance under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the applicant's adherence to the accelerated settlement procedure mandated by Law 197/2022. Although the taxpayer failed to formally oppose the accelerated decision, the court ruled this omission irrelevant given the procedural documentation proving the settlement agreement and payment. Consequently, the judgment declared the proceedings void and exempted the parties from the unified double contribution fee typically applicable to rejected claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw 197/2022, Article 198; In tax disputes where the settlement procedure is completed with payment, the process is extinguished by decree regardless of the taxpayer's failure to formally oppose the accelerated decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27110 /20 2 2 R.G. proposto da : LSC S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Paudice, elettivamente domiciliatapresso il suo studio, in Napoli, alla via Dei Mille n. 16, dove si richiede la notifica degli atti processuali, all’ indirizzo di posta certificataavvcarminepaudice@pec.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrent e – avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale del la Campanian. 4105 / 1 4 /202 2 depositata in data 12 /0 5 /202 2 ;
Oggetto: estinzione delgiudizio Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 22/11/2023d a l C onsigliere Roberto Succio . Rilevatoe c onsiderato che: - è in atti documentazione attestante l’adesione della società contribuentealla procedura di definizione di cui alla l . 197 del 2022 eil pagamento del dovuto a tali fini; - alla luce di tal i produzioni documentali, il Collegio ritiene di poter deciderein forza del disposto del comma 198 della detta l . 197 del 2022,secondo il quale “ nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo,il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione”, risultando in concreto priva di rilevanzala circostanza relativa alla mancata opposizione da parte dellasocietà alla proposta di definizione accelerata del giudizio ex art.380-bis c.p.c.; - conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio ; - le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della citata legge 29 dicembre2022, n. 197; - infine, in ragione della definizione agevolata della controversia, non s ussistono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributounificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame ;