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Decreto — n. 1117/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by administrative act listing under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 1117/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following an administrative act listing the case under the new tax law. The lower court ruled that the process ended because the tax authority's act confirmed the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the court upheld this procedural extinction, leaving the parties unable to pursue the claim through the ordinary civil litigation path.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a case in the extinction schedule under the new tax legislation, the civil procedure is automatically extinguished, barring further ordinary litigation.

Parole chiave

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procedural extinction tax appeal administrative listing civil procedure legislative reform contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
EMILIA ROMAGNA n.420/ 10/ 2019 depositata il 26/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29038/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MUSTONE MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato BELLEI BARBARA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . EMILIA ROMAGNA n.420/ 10/ 2019 depositata il 26/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/12/2023 Il Preside