Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination of proceedings under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the proceedings terminated automatically under the new tax law. The plaintiff challenged the automatic extinction of the case regarding a tax assessment, arguing against the procedural outcome. The court upheld the decision because the statutory conditions for automatic termination were met, leaving the parties free to request a hearing if desired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When the insertion of a case into the list of terminated proceedings documents the regular conclusion of the dispute, the process is automatically extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3807/2023 R.G. proposto da: CIANI CLAUDIO E C. S.N.C., CIANI CLAUDIO, CIANI MARIA TERESA, rappresentate e difese dagli Avv. PANARITI PAOLO, GAUDENZI STEFANO e GAUDENZI STEFANIA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 932/10/2022 depositata il 01/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR