Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Bucci S.R.L. against the Agenzia delle Entrate's declaration that the tax litigation was extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the lawsuit extinct had been met under the new tax reform laws, resulting in the automatic termination of the case. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The court declares that when the statutory deadlines for declaring the extinction of a tax lawsuit are met, the process terminates automatically, and the opposing party's request to fix a hearing is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29306/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BUCCI S.R.L., rappresentatae difesa dall'avvocato BARIGELLETTI FLAVIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHEn.527/02/2022 depositata il 10/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES