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Ordinanza — n. 1004/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to the taxpayer's agreement to a simplified tax payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1004/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had already agreed to a simplified payment procedure. The lower court had previously annulled a specific tax notice based on improper notification, but the taxpayer subsequently accepted a streamlined resolution. Consequently, the Court ruled that no further judicial action was necessary, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 2697 cod. civ.: When a taxpayer agrees to a simplified tax payment procedure, the judicial proceedings are extinguished without the need for further examination of substantive merits.

Parole chiave

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simplified tax procedure extinction of proceedings tax appeal dismissal agreement to payment Cassation ruling corretta notificazione banca notificatrice intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. 23 October 2018, n. 119
071-2007-0031465048-000, ritenuta dall’odierno ricorrentenon correttamente notificata ex art. 60, primo comma, lett.
Art. 2697 of the Civil Code
Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 296/2019R.G. proposto da: SAPIO FERDINANDO, elettivamente domiciliato in Roma , via A. Locatelli 1, presso lo studio dell’Avv. Roberto Valentino , rappresentato e difes o dall’Avv. Bruno Sellitti in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantepro-tempore, non costituita in giudizio, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4575/25/2918 , depositata il 14 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal consigliere dott.

Valentino Lenoci; -Rilevato che: AVVISO INTIMAZIONE IRPEF – OPPOSIZIONE INTIMAZIONE PAGAMENTO R.G. N.296/2019 Cons. est. Valentino Lenoci 1. In data 6maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate notificava a Sapio Ferdinando avviso di intimazione di pagamento n. 071- 2016-9024372011-000 per l’importo complessivo di € 6.363,48 a titolo di IRPEF, per l’anno di imposta 2002, e di addizionale IRPEF, per l’anno di imposta 2006. Il suddetto avviso si fondava sulla cartella di pagamento n. 071-2009-0196834273 - già annullata dalla C.T.P. di Napoli con sentenza definitiva n. 155/06/2013 – e sulla cartella di pagamento n. 071-2007-0031465048-000, ritenuta dall’odierno ricorrentenon correttamente notificata ex art. 60, primo comma, lett. b-bis) del d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il contribuente impugnava il suddetto avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 1866/17/2017, depositata il 30 gennaio 2017 , accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’intimazione di pagamento soltanto con riferimentoalla cartella n. 071-2009- 0196834273,in virtù della citata sentenza n. 155/06/2013.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania , con sentenza n. 4575/25/2018, pronunciata il7 maggio 2018, e depositata in segreteria il 14maggio 2018,rigettava l’appello, compensando le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di un unicomotivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio de ll’11 ottobre R.G. N.296/2019 Cons. est. Valentino Lenoci 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione ed errata applicazione dell’art. 26, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis) del d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe erroneamente valutatola c.d. distinta delle raccomandate quale documento idoneo a provare l’invio della raccomandata informativa, la cui spedizione è prevista a pena di nullità dalla normativa soprarichiamata.

2. Preliminarmente, deve darsi atto della circostanza dell’avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119/2018, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, da parte del ricorrente Sapio Ferdinando, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, non essendo stata , peraltro, richiesta istanza di trattazione della parte interessata (commi 12 e 13 dell’art. 6 cit.). Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di c