Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the lower court listed the case in the closure registry. The plaintiff, Fenice SRL, argued against the automatic termination, while the State contended that the listing confirmed the regular conclusion of the dispute under the new tax law. The court upheld the extinction because the statutory listing mechanism legally terminated the proceedings without a formal denial of the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a tax dispute in the closure registry automatically extinguishes the proceedings, barring further action unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25344/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FENICE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato PANUCCIO GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA, SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n.2567/07/2022 depositata il 24/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES