Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the dispute had automatically terminated under specific legislative articles. The tax agency argued that the inclusion of the case in a statutory list documented the regular conclusion of proceedings and the absence of any formal denial. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the burden of advanced costs on the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a civil proceeding is automatically extinguished by statutory provisions regarding the conclusion of cases, the litigation is deemed terminated without the need for a formal denial, and costs remain with the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17223/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro MDM S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. RONDINELLI GRAZIANO e TROMBELLA LORENZO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 82/02/2022 depositata il 10/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P