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Ordinanza — n. 939/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax tribunal sentence for lack of necessary joinder of silent partners in tax assessment proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 939/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax authority appealed a regional tribunal decision that had dismissed its tax assessments against a silent partner. The court found the lower tribunal violated mandatory joinder rules because the assessment involved both the company and its silent partners, yet only the partner sued. Consequently, the entire proceeding was declared null due to the absence of necessary co-litigants.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. 546/1992; Art. 32 D.Lgs. 37/2000: In tax assessments involving both a company and its silent partners, necessary joinder is mandatory; absence of all required parties renders the entire proceeding absolutely null.

Parole chiave

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necessary joinder silent partners tax assessment nullity litisconsorzio necessario tax tribunal procedure sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. n. 546/1992
19599) Nel caso in esame il ricorso in primo grado risulta proposto solo dalla soci a accomandante Loriga Giuseppina , ragion per cui occorreva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro o degli altri soci, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.
Art. 32 D.Lgs. 37/2000
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 32, dell’art.
Art. 29 D.Lgs. n. 546/1992
La necessità del simultaneus processustra società di persone e soci è tale per cui, se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.
Art. 39 cod. proc. civ.
546/1992,se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione, altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 cod.
Art. 383, terzo comma cod. proc. civ.
Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo gradoex art. 383, terzo comma, cod.
art. 39 cod. proc. civ
546/1992,se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione, altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U., 20 giugno 2012, n. 10145
Cass., sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452
10145; Cass., sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass.
Cass., sez. U., 28 luglio 2016, n. 15748
Cass., sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815
Cass., sez. U., 30 ottobre 2018, n. 27603
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1092/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro LORIGA GIUSEPPINA –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n.704/05/2021, depositata il 25 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. A seguito di verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF-IVA 2007 R.G. N.1092/2022 Cons. est. Valentino Lenoci Cagliari notificava, in data 24 dicembre 2013, a Loriga Giuseppina, quale socia accomandante della cessata Gierre Auto s.a.s. di Sarritzu Matteo, avviso di accertamento n. TW3010604396/2013, con il quale accertava, in capo alla suddetta società, un reddito di impresa di € 137.356,00, un valore della produzione ai fini IRAP di pari importo e un’imposta IVA per €26.012,00. Contestualmente, notificava a Loriga Giuseppina, quale titolare di una quota di partecipazione del 50% della predetta s.a.s., avviso di accertamento n. TW3010604397/2013, con il quale accertava un reddito da partecipazione di €68.678,00.

2. La contribuente impugnava, con distinti ricorsi, entrambi gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari la quale, con sentenza n. 197/01/2015, depositata il 27 febbraio 2015, previa riunione degli stessi, li accoglieva, con condanna al pagamento delle spese di giudizio in capo all’Ufficio. In particolare, il giudice di primo grado riteneva fondati i motivi di doglianza inerenti alla nullità degli avvisi impugnati per mancata sottoscrizione da parte del Direttore dell’Ufficio, dato che, da un lato, i suddetti avvisi non recavano la sottoscrizione da parte di quest’ultimo e che, dall’altro, l’Amministrazione finanziaria non aveva dato prova in giudizio dell’esistenza di eventuali deleghe alla sottoscrizione in capo ad altri impiegati della carriera direttiva.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sardegna, con sentenza n. 704/05/2021, pronunciata il 29 gennaio 2021, e depositata in segreteria il 25 R.G. N.1092/2022 Cons. est. Valentino Lenoci ottobre 2021, rigettava l’appello, condannando l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, sulla base di un motivo. Loriga Giuseppina non si è costituita in giudizio. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 32, dell’art. 57 e dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’appello in quanto, per giurisprudenza di questa Corte, sarebbe legittima l’allegazione nel secondo grado di giudizio della documentazione attestante la delega di firma, essendo questa un atto di natura sostanziale e non processuale ed essendo inoltre ammessa in appello la produzione di qualsivoglia documentoai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.

2. In via preliminare, deve essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio, per violazione del litisconsorzio necessario tra la ricorrente e l’altro socio (accomandatario della Gierre Auto s.a.s.) Sarritzu Matteo. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone R.G. N.1092/2022 Cons. est. Valentino Lenoci e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguardi inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi, ricorrendo quindi un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass., sez.

U., 20 giugno 2012, n. 10145; Cass., sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass. 24 luglio 2018, n. 19599) Nel caso in esame il ricorso in primo grado risulta proposto solo dalla soci a accomandante Loriga Giuseppina , ragion per cui occorreva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro o degli altri soci, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (per la sussistenza del litisconsorzio necessario anche nei confronti di avviso di accertamento emesso nei confronti di socio accomandante, v. Cass. 28 luglio 2016, n. 15748). Per quello che qui rileva, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del procedimento (Cass., sez.

U., 4 giugno 2008, n. 14815; conf., ex multis, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27603; Cass. 25 giugno 2018, n. 16730; Cass. 20 aprile 2016, n. 7789). Poiché, nella specie, non è in discussione l'unitarietà dell'accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è R.G. N.1092/2022 Cons. est. Valentino Lenoci automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge.

La necessità del simultaneus processustra società di persone e soci è tale per cui, se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1992,se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione, altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 cod. proc. civ.; se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l'integrazione del contraddittorio.

3. Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo gradoex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. E' ovviamente precluso l'esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio, ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. R.G. N.1092/2022 Cons. est. Valentino Lenoci La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliar