Court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Maretur S.R.L. against a lower court's declaration that the tax litigation was extinguished. The lower court ruled that the case ended because the tax authority had formally transmitted the list of cases for extinction under specific legislative provisions, noting no objection was raised. The Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory requirements for case extinction were met and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The transmission of the list of cases for extinction by the tax authority, without subsequent objection, legally terminates the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17973/2022 R.G. proposto da: MARETUR S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. FALZEA PAOLO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 48/02/2022 depositata il 07/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO