Italian Civil Court declares civil proceedings extinguished due to administrative act listing under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished following an administrative act listing the case under the new procedural law. The lower court ruled that the listing documented the regular conclusion of the dispute, leaving no grounds for a denial of extinction. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, with costs remaining on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The listing of a case in the administrative register of extinct proceedings automatically extinguishes the civil action unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 538/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro ENERFUEL S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. RICCIARDELLI LUIGI, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2484/18/2022 depositata il 30/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO