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Decreto — n. 911/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural listing.

Numero d'incarto Decreto — n. 911/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Promozionale Italiana and Uninvest against the tax authority's declaration that their civil lawsuit had extinguished. The lower court ruled the process ended because the case was listed in the official register of resolved disputes under the 2023 tax reform law, which automatically terminates proceedings absent a formal denial. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the statutory listing mechanism effectively extinguished the litigation without requiring a separate judicial ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a civil lawsuit is listed in the official register of resolved disputes under the new tax reform provisions, the process is deemed extinguished by operation of law, and the opposing party cannot challenge this automatic termination through a standard appeal.

Parole chiave

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tax procedure extinction civil lawsuit termination official dispute register statutory automatic dismissal tax reform 2023 procedural listing effect litigation closure mechanism procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
630/03/2022 depositata il 31/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 938/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro PROMOZIONALE ITALIANA SPA, UNINVEST SPA, rappresentate e difese dall’Avv. CASCIANI DUCCIO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 630/03/2022 depositata il 31/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL P