Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, representing the defendant in a tax collection dispute, did not act within the statutory timeframe, while the respondent argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, terminating the litigation and ordering cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8464/2020 R.G. proposto da : CANGIALOSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA (MNCGLC83E25A089U) rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAIORANA ANTONIO (MRNNTN76L20G273U) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n.4386/2019 depositata il 12/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che sussistono i presupposti per la compensazione, tenuto conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il