Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Minneci Maria, had not acted to preserve the right to a ruling despite the procedural proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, leading to the termination of the case and the allocation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of judgment definition constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1840/2020 R.G. proposto da : MINNECI MARIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO (SCRFNC70A06L840N) -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVESTRO GHERARDI 110 PRESSO AVV MESSINA ANNALISA, presso lo studio dell’avvocato TARANTINO MARIA (TRNMRA72H57G273Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n.3030/2019 depositata il 17/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese tenuto conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma,il 05/0