Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic listing in tax court due to lack of opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the tax court listed the case for automatic closure. The lower court found that the absence of a formal objection to the tax authority's listing of the case as definitively resolved meant the litigation ended under specific tax procedural rules. Consequently, the court upheld the lower court's decision to terminate the proceedings without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by operation of law when the tax authority lists the case for closure without opposition, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30512/2019 R.G. proposto da ICAB SRL, rappresentat a e difes a dall'avvocato RIJLI SALVATORE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Calabria SEZ.DIST. Reggio Calabria n. 3393 /08/2017 depositata il 14/12/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO