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Decreto — n. 897/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 897/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following a procedural listing by the Revenue Agency. The lower court ruled that the inclusion of the case in a specific list under the new tax law automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a judicial proceeding is listed in the statutory register for automatic extinction under the new tax reform, the process terminates by operation of law without the need for a formal ruling on the merits.

Parole chiave

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procedural extinction tax law reform automatic termination judicial listing civil procedure statutory time limits case closure contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
330/02/2022 depositata il 27/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16939/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro AVIGLIANO ANTONIO, rappresentato e difeso dagli Avv. CHITO MARIA BRUNA e DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. BASILICATA n. 330/02/2022 depositata il 27/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR