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Decreto — n. 890/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic dismissal following administrative listing under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 890/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the lower court listed the case for automatic dismissal. The plaintiff, Ego Italia Srl, challenged the tax authority's decision based on a new law requiring automatic dismissal when a case is listed for extinction. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the procedural listing triggered the statutory extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a case for extinction pursuant to the new tax procedure law automatically extinguishes the proceedings, barring further action unless parties request a hearing.

Parole chiave

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automatic dismissal tax litigation extinction procedural listing statutory extinction administrative listing stralcio del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18600/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro EGO ITALIA SRL A SOCIO UNICO, rappresentati e difesi dall’Avv. ZAGA’ STEFANO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 42/02/2022 depositata il 14/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR