Italian Supreme Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the submission of a procedural listing by the tax authority. The lower court found that this act, mandated by the 2023 decree, confirmed the regular conclusion of the case without a formal denial. Consequently, the Supreme Court upheld the extinction of the proceedings and assigned costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a case for extinction in the prescribed list constitutes a regular conclusion of the proceedings, thereby extinguishing the litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18929/2022 R.G. proposto da: FUTURA S.P.A., FAPER GROUP S.P.A., rappresentati e difesi dagli Avv. MICCINESI MARCO, PISTOLESI FRANCESCO e GINANNESCHI SIMONE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 103/07/2022 depositata il 21/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P