Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the Agency's listing of the case closure in the mandatory public register. The Agency argued that the listing under Article 1, paragraphs 186 and 200 of Law No. 197/2022 confirmed the regular termination of proceedings without a formal denial. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 c.p.c.: The automatic listing of a case closure in the statutory register constitutes definitive extinction of the litigation, barring further procedural steps unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18602/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro EGO ITALIA SRL A SOCIO UNICO, rappresentati e difesi dall’Avv. ZAGA’ STEFANO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 43/02/2022 depositata il 14/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR