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Ordinanza — n. 863/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer's appeal, ruling the lessee exclusively liable for vehicle tax from 2009 to 2016.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 863/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had imposed joint liability on the leasing company and the vehicle user. The court found that the appellate judge incorrectly applied post-2015 legislation to a 2012 tax year, ignoring the valid interpretation from 2009 that made the user exclusively liable. Consequently, the court annulled the lower court's ruling and ordered the taxpayer's original claim to be accepted.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 29 d.l. 953/1982; Art. 9 comma 9-bis d.l. 78/2015: In cases of financial leasing of vehicles, the user is exclusively liable for the vehicle tax from August 15, 2009, and subsequent legislative amendments do not retroactively alter this established rule.

Parole chiave

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vehicle tax liability financial leasing exclusive user responsibility retroactive application taxpayer appeal joint liability invalidity legislative interpretation imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 29 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 5, comma 29, del d.l.
Art. 9 comma 9-bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78
99, secondo l’interpretazione autentica datane dall’art. 9, comma 9-bis, del d.l.
Art. 10 comma 7 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113
53 (nel testo antecedente all’introduzione del comma 2-bisnel corpo di tale disposizione daparte dell’art. 10, comma 7, del d.l.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
160, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 384 comma 1 cod. proc. civ.
3.alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 16 maggio 2019, nn. 13131, 13132, 13133 e 13135
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Testo completo

io Moretti, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Ciotola, con studio in Roma (presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionaledel Lazio i l 25 ottobre 2021, n. 4783/08/2021 ; TASSE AUTOMOBILISTICHE CONCESSIONE IN LEASING RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATOREudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 dicembre 2 0 2 3 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATOCHE:

1. la “ICCREA BANCAIMPRESAS.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale del Lazio il 25 ottobre 2021, n. 4783/08/2021, che, in controversia su impugnazione di molteplici cartelle di pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2012 in relazione a vari autoveicoli concessi in leasing a terzi , per un importo complessivo di € 150.918,18, ha accolto l’appello proposto dalla Regione Lazio nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 28 marzo 2018, n. 7104/28/2018, con compensazione d elle spese giudiziali;

2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che l’art. 7, comma 2, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (nel testo antecedente all’introduzione del comma 2-bisnel corpo di tale disposizione daparte dell’art. 10, comma 7, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160), avesse previsto, per il caso di concessione in leasing di autoveicolo, la solidarietà del concedente e dell’utilizzatore per il pagamento della tassa automobilistica;

3. la Regione Lazio ha resistito con controricorso;

4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE:1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 5, comma 29, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel testo novellato dall’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo l’interpretazione autentica datane dall’art. 9, comma 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall’art. 10, comma 7, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che, in caso di concessione in leasingdi autoveicolo, il concedente fosse solidalmente obbligato con l’utilizzatore al pagamento della tassa automobilistica sulla base della disciplina vigente ratione temporis; 2.Il motivo è fondato; 2.1secondo la motivazione della sentenza impugnata, l'assetto normativo applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, che riguarda la tassa automobilistica dovuta nell'anno 2012per veicoli concessi dal proprietario in locazione finanziaria ( leasing ) a terzi, individuerebbe quali soggetti passivi dell'obbligazione tributaria tanto il concedente (nel caso di specie, la r icorrente) , che l'utilizzatore del mezzo, essendo entrambi obbligati in solido. 2.2 comequesta Corte ha già avuto modo di chiarire, i n tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. 24 giugno 2016 , n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. 1 9 giugno 2015 , n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di leasing, la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, pro futuro, la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009,n.

99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn. 13131 , 13132, 13133 e 13135; Cass., Sez. 6^, 4 novembre 2021, n. 31787; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2021, nn. 32049 e 32050; Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2022, n. 4168); 2.3tale ricostruzione ed interpretazione del complesso quadro normativo in materia, relativamente ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del d.l 24 giugno 2016 , n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ) , ha trovato ulteriore conforto nella sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 26 febbraio 2020, n. 33, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 6 e 7, del d.l.24 giugno 2016, n. 113, conver tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; 2.4 nella motivazione di tale decisione, infatti, il giudice delle leggiha, per quanto qui rileva, così argomentato:

« (…) non è dubbio che, quantomeno a decorrere dal 10gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica. La sollevata questione, nei termini in cui è stata posta, riguarda però soltanto le norme applicabili nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015, in tema di soggetti passivi d'imposta nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria. In proposito deveritenersi che, a partire dal 15 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2015 (quindi, anche nel periodo preso in considerazione dal rimettente) è rimasta efficace la norma interpretativa di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, che stabilisce laresponsabilità esclusiva dell'utilizzatore del veicolo; responsabilità coincidente con quella disposta per il periodo successivo dalcomma 7 del medesimo art. 10. (…) la formulazione dei censurati commi 6 e 7 dell'art. 10 non è idonea a inibire, per il periodo anteriore al 10gennaio 2016, l'applicazione della norma di interpretazione autentica recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica. (...) Le norme censurate non sono idonee a inibire, per il periodo anteriore alla data della loro efficacia, l'applicazione del comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza del quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica»; 2.5questa interpretazione appare, del resto, sostanzialmente in linea con le conclusioni cui è giunta, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, questa Corte (Cass. , Sez. 5 ^, 16 maggio 2019, nn. 13131, 13132, 13133 e 13135), secondo la quale la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore resta ferma dal 15 agosto 2009; 2.6 p ertanto, nel caso di specie, nel quale l'annualità d'imposizione (2012) si colloca nell' intervallo compreso tra il 15 agosto 2009 ed il 15 giugno 2016, sussisteva la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore; 2.7 n ella specie , pertanto, il giudice di appello non si è conformato a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che la responsabilità per il pagamento della tassa di circolazione automobilistica per l’anno di riferimento (2012) gravassein via solidale sul proprietario concedente dell’autoveicolo in locazione finanziaria. 3.alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente ed il conseguente annullamento delle cartelle di pagamento;

4. la formazione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa nel corso del procedimento costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo le merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 19 dicembre 2023. IL PRESIDENTE Dott. Federico Sorrentino