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Ordinanza — n. 844/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses VAT refund appeal due to biennial statute of limitations for compensation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 844/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Annibale Spirito's appeal against a regional tax commission decision denying his VAT refund. Spirito argued that the tax authority's failure to contest the credit should have preserved his rights, but the court found the claim was incorrectly framed as compensation rather than a refund. Consequently, the biennial statute of limitations applied to compensation claims expired, leading to the dismissal of the entire appeal.

Regesto Legislator

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Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, c.p.c.: A VAT refund claim must be distinguished from a compensation claim; if the taxpayer requests compensation, the two-year limitation period applies instead of the ten-year prescription period.

Parole chiave

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VAT refund claim compensation claim distinction biennial limitation period statute of limitations tax administration procedure rimborso dell'IVA rimborso dell'imposta preventiva tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
3157/16/19 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto Oggetto: Tributi -IVA - Diniego rimborso -Termine decadenziale exart. 21 del d.lgs.
Art. 360, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso Annibale Spirito deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24655/2022
Cass. n. 11662/2021
Cass. n. 30168/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5205/2022R.G. proposto da Spirito Annibale, elettivamente domiciliato in Roma, via Alcamo n. 10, presso lo studio degli avv.ti Tullio Saravo ed Olga Diamanti, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Barone , giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3493/09/21, depositata il 12 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 3493/09/21 del 12 / 0 7 /20 2 1 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello propostodall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 3157/16/19 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto Oggetto: Tributi -IVA - Diniego rimborso -Termine decadenziale exart. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 -Applicabilità -Condizioni.Cons. est. G.M. Nonno da Annibale Spirito e concernente il diniego di rimborso dell’IVA relativamente all’anno d’imposta 2009. 1.1.

La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che :

a) il contribuente non aveva indicato la somma di cui aveva chiesto il rimborso nell’apposito quadro della dichiarazione, ma l’aveva riportata come credito da portare in compensazione ;

b) ne conseguiva la tardività della richiesta di rimborso, essendo maturato il termine di decadenza biennale;

c) la circostanza che l’Amministrazione finanziaria non avesse contestato il credito non implicava il riconoscimento dello stesso.

2. Avverso la sentenza della CTR Annibale Spirito proponeva ricorso per cassazione affidato adue motivi.

3. AE non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Annibale Spirito deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al principio di non contestazione del fatto, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito chiesto a rimborso non sia stato riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, non avendo quest’ultima azionato la procedura di liquidazione. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente ritenuto la decadenza del contribuente ai fini del rimborso di un credito erroneamente indicato nel quadro RX della dichiarazione come da compensare.

2. Il secondo motivo, che ha natura logicamente pregiudiziale, è infondato. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di Cons. est. G.M. Nonno compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termine ordinario decennale di prescrizione, bensìquello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. n. 24655 del 10/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. 11662 del 04/05/2021;

Cass. n. 30168 del 22/11/2018). 2.2. Nel caso di specie, non è contestato che il credito IVA sia stato erroneamente chiesto in compensazione anziché a rimborso, sicché correttamente la CTR ha ritenuto la maturazione della decadenza prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Tenuto conto dell’acclarata decadenza dal diritto al rimborso, il primo motivo resta assorbito.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di AE. 4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso.Cons. est. G.M. Nonno Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma de