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Ordinanza — n. 828/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses customs agency appeal, upholding regional tribunal ruling on excise credit deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 828/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tribunal decision regarding unpaid electricity excise taxes. The agency argued that a 2008 credit used in 2011 was time-barred under a two-year statute of limitations, while the company contended the deadline should extend until the final tax declaration. The court ruled that because the credit was utilized through monthly advance payments, the two-year limitation period for reimbursement correctly began only upon the presentation of the final annual declaration closing the tax relationship.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995; Art. 56, comma 1, del TUA: The two-year limitation period for claiming a credit of excise duty on electricity, utilized via monthly advance payments, commences only upon the presentation of the final annual tax declaration closing the tax relationship.

Parole chiave

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excise duty credit statute of limitations electricity tax advance payments final declaration reimbursement deadline tax relationship closure imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995
Considerato che: Con l’unico motivo l’ Agenzia delle dogane si duole della violazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, dell’art.
Art. 56, comma 1, del TUA
Il principio, enunciato quanto alle accise su gas naturale, è stato successivamente mutuatoper le accise sul consumo di energia elettrica, per la perfetta sovrapponibilità delle modalità di pagamento del tributo , così come contemplato nell’art. 56, comma 1, del TUA.
Art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 504 del 1995
14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 9283 del 2013
Cass., 18 giugno 2019, n. 16261
Federici per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione(Cass., 18 giugno 2019, n. 16261; 24 ottobre 2019, n.
Cass., 24 ottobre 2019, n. 27290
Cass., 22 settembre 2020, n. 19770
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 15132-2015, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO VOGHERA ENERGIA VENDITA s.p.a. in liquidazione, cf. 02104880188, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v.le Giuseppe Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Cipolla, dal quale, unitamente all’avv.

Maurizio Logozzo, è presentato e difeso - Controricorrente Avverso la sentenza n. 6492/35/2014della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, depositata il 9.12.2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 2 1 giugno 2023dal Consigliere dott. Francesco Federici, Rilevato che A seguito di un controllo contabile sulle dichiarazioni di consumo di energia elettrica, presentante dalla Voghera Energia per le annualità Accise –Energia elettrica – Autoproduzione – Cessione ai soci – Esenzione –Esclusione RGN 15132/2015 Consigliere rel.

Federici 2009/2012 (febbraio 2012), l’Agenzia delle dogane rilevò l’omesso pagamento delle accise, per l’importo complessivo di € 112.714,19, comprensivo di imposta, interessi e indennità di mora. Nello specifico contestò l’omesso versamento delle accise da marzo 2011 a febbraio 2012, perché la società aveva utilizzato un credito, relativo al 2008, non più spettante, ex art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504(TUA) . Secondo la norma richiamata dall’ufficio i crediti dovevano essere richiesti entro i dueanni dalla data di pagamento, e poiché il credito maturato nel 2008 poteva essere indicato solo nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta corrispondente (presentata amarzo 2009), da esso la società era decaduta per quanto utilizzato dal marzo 2011in poi.

La società, che contestava tale interpretazione, adì la Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 279/21/2013 accolse il ricorso. L’appello dell’amministrazione finanziaria fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 6492/35/2014. Il giudice regionale non ha condiviso la ricostruzione interpretativa della disciplina resa dall’ufficio, ritenendo applicabile l’art. 56 deld.lgs. n. 504 del 1995. Ha inoltre affermato che, quand’anche applicabile l’art. 14, comma 2, cit., disciplinante la materia dei rimborsi, in ogni caso il termine decadenziale biennale sarebbe slitt ato in ragione della presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione annuale.

L’Agenzia delle dogane ha censurato con un unico motivo la pronuncia, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria depositata ritualmente. All’esito dell’adunanza camerale del 21giugno 2023 la causa è stata decisa. Considerato che: Con l’unico motivo l’ Agenzia delle dogane si duole della violazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, dell’art. 56 della medesima disciplina, nonché degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Sostiene che il comma 2 dell’art. 14 del TUA stabilisce una regola generale, secondo cui il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto nel termine di due anni dalla data di pagamento, a pena di decadenza. Rileva che lo RGN 15132/2015 Consigliere rel. Federici stesso art. 56 cit., richiama l’art.

14. Invoca specifici precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass., 16 novembre 2011, n. 24056), pur non ignorando un orientamento di segno opposto, formatosi presso questa Corte (a partire da Cass., 17 aprile 2013, n. 9283), che tuttavia considera meno aderente alla disciplina positiva. Il motivo è infondato. A parte la considerazione che la regola che l’Agenzia delle dogane pretende di applicare afferisce ai rimborsi, laddove nel caso di specie si tratta di credito derivante dalla maggiore accisa versata sul consumo di energia elettrica, rispetto a quanto dovuto, che il contribuente porta in detrazione nelle annualità successive, a compensazione dunque dei debiti maturati nelle annualità successive, ma mai sufficienti a annullare integralmente il credito, questa Corte ha rilevato come, in tema di accise sul consumo di gas naturale, disciplinato dall’art. 26 del TUA, ogni rapporto relativo all'imposta di consumo si conclude con la dichiarazione annuale e che con la dichiarazione annuale si realizza il fatto costitutivo rappresentato dal pagamento di indebito, che da diritto ad azionare la richiesta di rimborso.

È altrettanto vero, tuttavia , che le particolari modalità di pagamento dell'accisa, incentrata sul meccanismo degli acconti calcolati sui consumi del corrispondente periodoprecedente (cfr. art. 26, comma 8, d.lgs. n. 504 del 1995, ora comma 13),fa sì che alla chiusura annuale di ciascun periodo si determiniun nuovo saldo creditorio o debitorio , che va a costituire un nuovo credito o debitorispetto a quelli precedentemente maturati, così che, nella prima ipotesi, il termine biennale per il rimborso decorre, correttamente, dalla nuova dichiarazione annuale (così Cass., n. 9283 del 2013, cit.).

Il principio, enunciato quanto alle accise su gas naturale, è stato successivamente mutuatoper le accise sul consumo di energia elettrica, per la perfetta sovrapponibilità delle modalità di pagamento del tributo , così come contemplato nell’art. 56, comma 1, del TUA. A tal fine si è infatti affermato che in tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex legedai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) RGN 15132/2015 Consigliere rel.

Federici per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione(Cass., 18 giugno 2019, n. 16261; 24 ottobre 2019, n. 27290; 22 settembre 2020, n. 19770). In tal modo il termine biennale relativo ai rimborsi-che innanzitutto afferisce ai versamenti non dovuti, laddove il sistema di pagamento dell’accisa, secondo rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi dell’anno pregresso, costituisce la modalità prescritta dal legislatore , e dunque dovuta, di pagamento-non impedisce l’utilizzo del credito insorto per la prima volta in epoca ben anteriore al biennio.

Ciò mediante il meccanismo delle detrazionidel credito dai successivi versamenti in acconto per l’annualità successiva,detrazione che potrebbe non esaurir e il credito , impegnando quella ancora successiva, qualora il credito erarialeaccumulato in capo al contribuentefosse ancora superiore. Solo con la presentazione dell’ultima dichiarazione del contribuente, a cessazione dell’attività, non potendo più procedersi con il meccanismo delle compensazioni, ed emergendo, come unica forma di ripetizione delle maggiori imposte versate,quella del rimborso, riemergerà la necessità di richiedere la ripetizione del credito erariale entro l’inderogabile termine biennale previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, quale regola generale per il rimborso delle maggiori accise versate.

Le conclusioni, ormai ampiamente condivise nella giurisprudenza di legittimità, rappresentano una esegesi della disciplina ormai consolidata, dalla quale non vi è ragione per discostarsi. Con la sentenza impugnata il giudice regionale ha deciso nel rispetto dei principi di diritto enunciati, così che il ricorso va rigettato. In considerazione delle incertezze interpretative ancora avvertite all’epoca in cui è insorta la presente controversia, sussistono le ragioni per la compensazione del