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Ordinanza — n. 826/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for customs duty violation, rejecting factual re-evaluation in a legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 826/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Paolo De Zen's appeal against a regional tax commission ruling that upheld customs sanctions for an improperly imported vehicle. De Zen argued the lower court erred in law regarding the vehicle's legality, but the court found his reconstruction of facts contradicted the established record. The decision affirmed that a cassation appeal cannot serve as a third instance for re-evaluating factual evidence, strictly limiting the review to legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 132 c.s.; The Court of Cassation holds that a cassation appeal cannot be used to re-evaluate facts established by the court of first instance, thereby preventing the transformation of a legality review into a new instance of fact-finding.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility customs duty violation factual re-evaluation prohibition legality review limits third instance fact-finding infrazione doganale dazi all'importazione legislazione doganale

Disposizioni normative citate

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Regulation (EEC) No 2454/93, Articles 558, 559, 560
Road Code, Article 132
2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, nonché dell’art. 132 del codice della strada, in relazione all’art.
Civil Procedure Code, Article 360, paragraph 1, number 3
132 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Law No. 228 of December 24, 2012, Article 1, paragraph 17
2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, nonché dell’art. 132 del codice della strada, in relazione all’art.
D.P.R. No. 115 of May 30, 2002, Article 13, paragraph 1 quater
2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, nonché dell’art. 132 del codice della strada, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3340 of 05/02/2019
Cass. n. 640 of 14/01/2019
Cass. n. 24155 of 13/10/2017
Cass. n. 8758 of 04/07/2017
Cass. n. 8315 of 05/04/2013
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17231/2019R.G. proposto da De Zen Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, via Bellini n. 24, presso lo studio dell’avv. Antonella Terranova, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Filippo Bruno giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 139/07/19, depositata il 26 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 139 / 0 7 / 19 del 26 / 0 2 /20 19 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) Oggetto: Tributi -Dazi doganali - Importazione di auto immatricolata all’estero.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza n. 152 / 04 / 1 7 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Paolo De Zen nei confronti di un atto di contestazione e irrogazione sanzioni per violazione delle leggi doganali concernente l’anno 2015. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso dall’Amministrazione doganale in ragione dell’illegittima importazione di un’autovettura. 1.2. La CTR accoglieva l’appello di ADM evidenziando l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato e la corretta applicazione della normativa vigente da parte dell’Ufficio.

2. Avverso la sentenza della CTR Paolo De Zen proponeva ricorso per cassazione affidato aun unico motivo.

3. ADM resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso Paolo De Zen deduce violazione degli artt. 558, 559 e 560 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, nonché dell’art. 132 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il comportamento tenuto dal ricorrente non sia conforme a legge. 1.1. Il motivo è inammissibile 1.2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ma ricostruisce il fatto storico in maniera difforme rispetto a quanto affermato dalla sentenza impugnata. 1.3.

Invero, secondo la CTR, il veicolo, al momento della confisca, era immatricolato in Ucraina, di proprietà di una cittadina ucraina residente in Italia e condotto da un cittadino italiano con delega della proprietaria ( non a bordo del veicolo ) che non aveva fornito documentazione relativa all’effettiva importazione dello stesso: il che giustifica pienamente l’emissione del provvedimento impositivo in Cons. est. G.M. Nonno applicazione delle medesime disposizioni normative che sia assumono violate. 1.4. Le superiori circostanze, accertate dalla CTR, non possono essere poste in discussione dal ricorrente con la proposizione di un vizio di violazione di legge.Invero, con il motivo proposto si intende chiedere surrettiziamente la rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una indebita trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019;

Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).

2. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di ADM, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro3.567,82. 2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro1.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del Cons. est. G.M. Nonno ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma