Court dismisses tax appeal where taxpayer settled via simplified procedure, waiving standard double contribution fee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the tax agency's recovery of a sum classified as substitute income. The taxpayer argued the amount was an indemnity for lost future profits rather than taxable revenue, while the tax authority maintained it constituted substitute income under specific tax codes. The court ruled that the taxpayer had voluntarily settled the dispute through a simplified procedure, thereby waiving the right to contest the decision and exempting the case from the standard double contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della l. n. 197/2022; Art. 1, commi 197 e 198 della l. n. 197/2022: When a taxpayer opts for the simplified settlement procedure, the right to appeal is waived, and the double contribution fee is not applicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3156/2015 R.G. proposto da : LEONARDI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO (DYLFNC45E04H501K), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARONGIU GIOVANNI (MRNGNN37C28L219Q) e BODRITO ANDREA (BDRNDR64T08D969V) per procura in calce al ricorso ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma , via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CTR della Val d’ A osta n. 4 del 2014 , depositata l’11/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2023 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che: nel 2007 Alessandro Leonardi acquistò un’azienda dalla “Linovena Tailor s.a.s. di Vena Raffaele c.”, subentrando nel contratto di locazione di un immobile adibito ad uso commerciale, di proprietà di Marcella Ferrero e Carla Ubertalli; per tale acquisto, il Leonardi corrispose il prezzo di € 150.000,00 (di cui € 130.000,00 per avviamento); sei mesi dopo, il ricorrente “rinunciò” al contratto di locazione, consentendo alla società Basic Italia di stipularne, a propria volta, un altro con le proprietarie, a fronte del versamento da parte di quest’ultima, in suo favore, della somma di € 150.870,00, “pari a quanto speso dall’esponente per l’acquisto dell’azienda oltre al rimborso di un solo canone di locazione” (pag. 2 del ricorso per cassazione); nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, il contribuente espose, dunque, una plusvalenza di € 875,00, pari alla differenza tra quanto a suo tempo corrisposto alla cedente dell’azienda e quanto ricevuto dalla Basic Italia per rinunciare al contratto di locazione; qualificando la somma da ultimo menzionata quale indennizzo per il mancato guadagno futuro, l’Agenzia delle Entrate la recuperò a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, quale somma sostitutiva di ricavi ex art. 85 TUIR; l’avviso di accertamento fu impugnato dal contribuente, il cui ricorso fu rigettato in primo e in secondo grado; osservò, in particolare, la CTR della Val d’Aosta che il contribuente non aveva indicato, nella dichiarazione dei redditi de qua, il valore dell’avviamento tra i costi di gestione; che, in ogni caso, la deducibilità dell’avviamento è limitata al 18% annuo ex art. 103, comma 3, TUIR; infine, che la facoltà di dedurre il costo residuo non ammortizzato di un bene eliminato dal processo produttivo è contemplata dall’art. 102, comma 4, TUIR, per le sole immobilizzazioni materiali (tra le quali certamente non rientra l’avviamento); ha proposto ricorso per cassazione il Leonardi, sulla base di tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; considerato che: con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 6 e 85 TUIR, censurando l’erronea qualificazione della somma ricevuta da Basic Italia alla stregua di indennizzo sostitutivo dei ricavi futuri, dal momento che egli “non [aveva] mai tratto ricavi, e neppure poteva percepire somme sostitutive di ricavi prevedibili, giacché nessun ricavo poteva quantificarsi” (pag. 7 del ricorso per cassazione); con il secondo motivo viene censurata la violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.p.r. n. 600/1973, per non avere la CTR considerato che “la dichiarazione dei redditi, dichiarazione di scienza, è emendabile dal contribuente anche in sede di impugnazione dell’accertamento in rettifica spiccato dall’Agenzia” (pag. 8 del ricorso per cassazione); il terzo motivo è incentrato sulla violazione degli artt. 101, 102, 103 e 109 TUIR, sul presupposto che la CTR abbia errato nel ritenere indeducibili le quote di avviamento non ammortizzate, tenuto conto che “l’art. 103 TUIR, disciplinando l’ammortamento dei beni immateriali, non disciplina la deduzione del costo residuo non ammortizzato, ma neppure la preclude”, mentre l’espressa indicazione normativa per la deducibilità, relativamente ai beni materiali, da parte dell’art. 102, comma 4, TUIR, non farebbe che confermare un principio di generale applicazione (pag. 9 del ricorso per cassazione); il ricorrente ha depositato, in data 28/09/2023, istanza di sospensione del processo per definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, e, in data 03/10/2023, istanza di estinzione del processo, corredata di quietanza di pagamento della prima rata; sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 1, commi 197 e 198 della l. n. 197/2022; le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, richiamato; in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: