Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to administrative act listing case closure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil lawsuit extinguished following an administrative act listing the case's closure under the new procedural law. The lower court ruled that the insertion of the case into the official list documented the regular termination of the dispute, leaving no grounds for a pending judgment. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying controversy had already been resolved by the administrative listing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a case as closed under the new procedural framework, the litigation is deemed extinguished and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27971/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro STUDIO ASSOCIATO ALBONETTI DOTTORI COMMERCIALISTI ALBONETTI MASSIMO, VALENTII DANIELA ALBONETTI ANDREA, rappresentati e difesi dall’Avv. SPECIALE PAOLO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 470/02/2022 depositata il 22/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P