Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 814/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding Robin tax refund, ruling retroactive unconstitutionality does not cover pre-2015 periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 814/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Gruppo Openlogs SRL against the Regional Tax Court's refusal to refund the Robin tax paid in 2014. The company argued that the tax norm was unconstitutional, but the court held that the Constitutional Court's declaration of illegality only applies retroactively to periods following its publication in February 2015. Consequently, the tax remains valid and enforceable for the 2014 period, denying the refund claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 commi 16/18 DL 112/2008; The declaration of unconstitutionality of a tax norm does not produce retroactive effects for periods preceding the publication of the Constitutional Court's decision, thereby maintaining the tax's validity and enforceability for those earlier years.

Parole chiave

Generato dall'IA
Robin tax refund unconstitutionality retroactivity Constitutional Court effects tax liability validity Cassation dismissal rimborso fiscale ricupero d'imposta rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 commi 16/18 DL 112/2008
81/53, dell’art. 81 commi 16/18 dl 112/2008, degli artt.
Art. 26 and 36 Cost.
Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 26 e 36 Cost., dell’art.
Art. 30 comma 3 l. 81/53
26 e 36 Cost., dell’art. 30 comma 3 l. 81/53, dell’art.
Art. 6 and 13 CEDU
Art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
6 e 13 CEDU e dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE, i cui eventuali contrasti con la disciplina interna non possono certo portare alla disapplicazione delle norme interne o delle sentenze della Corte, non trovando qui applicazione i principi di cui all’art.111, Cost.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
47 della Carta dei diritti fondamentali UE, ex art. 360 n. 3 c.p.c..
art. 360 c.p
La sentenza che dunque applica la declaratoria di illegittimità costituzionale, anche sotto il profilo della sua efficacia temporale, ̀ conforme a diritto e si sottrae sotto tale profilo a qualsiasi censura ex art. 360 c.p.c.(Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 10/2015
Richiama la sentenza della Corte cost. n. 10/2015 che ha dichiarato illegittime le norme di cui all’art.
Cass. n. 10883/2023
Cass. n. 12/11/2020, n. 25573
Cass. n. 25384 del 2022
CEDU, seconda sezione, affare Dangeville c. France, n. 36677/97
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27878/2019 R.G. proposto da : GRUPPO OPENLOGS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato TONIO DI IACOVO (DCVTNO72M04H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocata BENEDETTA ROSSI (RSSBDT65C67H501D), come da procura in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez.

MILANOn. 805/2019 depositata i l 21/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dallaCons. MARIA ENZA LA TORRE . Ritenuto che: Gruppo Openlogs srl, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’addizionale Ires settore petrolio e gas anno 2014, ex art. 81 commi 16/18 del DL 112/2008 (c.d. Robin tax), presentata il 4.12.2015, ha respinto l’appello della società, confermando la decisione di primo grado. La CTR ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale - che ha dichiarato l’illegittimità della norma a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. della Repubblica (11.2.2005)- non produceva effetti con riferimento all’anno 2014 “per il quale l’imposta addizionale (cd.

Robin Tax) era certo vigente e dovuta, con esclusione del diritto al rimborso”. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 26 e 36 Cost., dell’art. 30 comma 3 l. 81/53, dell’art. 81 commi 16/18 dl 112/2008, degli artt. 6 e 13 CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Richiama la sentenza della Corte cost. n. 10/2015 che ha dichiarato illegittime le norme di cui all’art. 81 dl. 112/2008, come modificati dalla legge di conversione l. n. 133/2008, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, per cui l’Ufficio non può pretendere il pagamento di una somma versata durante la vigenza di una norma dichiarata incostituzionale e di cui sia stato richiesto il rimborso durante la pendenza del rapporto. 2.Il motivo è infondato. 2.1.Va premesso che la Consulta, con la sentenza nr. 10/2015, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., ha espressamente affermato in motivazione che «gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica» e ribadito nel dispositivo che la dichiarazione di incostituzionalità ̀ efficace «a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.». 2.2.La Corte cost., con un articolato ordito argomentativo, ha giustificato il potere di modulare le proprie decisioni, anche sotto il profilo temporale, come già esercitato in passato (sentenze n. 423 e n. 13 del 2004, n. 370 del 2003, n. 416 del 1992, n. 124 del 1991, n. 50 del 1989, n. 501 e n. 266 del 1988) con la «necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati . 2.3.Del riconoscimento del potere da parte dei Giudici delle Leggi di limitare gli effetti retroattivi della pronuncia d'incostituzionalità ha preso atto anche questa Corte, Cass. n. 32716 del 18/12/2018 (Rv. 652171), Cass. n. 25384/2022, precisando che «Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poich́ il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima".

Pertanto, "Non ha importanza se la fattispecie tributaria, al momento della decisione della Corte Costituzionale, ̀ ancora "aperta" o meno, ̀ in corso di accertamento oppure no. Poich́ tale questione rileverebbe nella ipotesi ordinaria, di efficacia retroattiva della decisione della Corte. Se non vi fosse quella clausola di limitazione temporale, allora, la decisione della Corte avrebbe effetti retroattivi che però si fermerebbero davanti al diritto acquisito o alla situazione chiusa, mentre avrebbero effetti su fattispecie ancora aperte"» (cfr.

Cass. 10735/2021 e 20814/2020). La sentenza che dunque applica la declaratoria di illegittimità costituzionale, anche sotto il profilo della sua efficacia temporale, ̀ conforme a diritto e si sottrae sotto tale profilo a qualsiasi censura ex art. 360 c.p.c.(Cass. n. 10883/2023), rilevato altresì che non ̀ ammissibile la diretta deduzione di violazione di norme costituzionali in sede di ricorso in cassazione, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere sottoposto allo scrutinio di questa Corte mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (cfr. ex plurimisCass. 12/11/2020, n. 25573). 4.Si può pertanto considerare consolidato il principio (v. anche Cass., n. 25384 del 2022, 26998/2022, 25384/2022, 22617/2022, 10883/2023; 17076/2023), secondo cui, non essendo retroattiva l'incostituzionalità della c.d.

Robin tax, l'averla pagata dà diritto a rimborso solo per le somme versate per il periodo successivo al 12 febbraio 2015 (data in cui è stata dichiarata l'illegittimità della norma) e non per i periodi precedenti, come quello in esame. 4.1.Né sussiste la dedotta violazione delle norme unionali, artt. 6 e 13 CEDU e dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE, i cui eventuali contrasti con la disciplina interna non possono certo portare alla disapplicazione delle norme interne o delle sentenze della Corte, non trovando qui applicazione i principi di cui all’art.111, Cost. (come accade con riferimento all’ordinamento Unionale), ma quelli di cui all’art. 117, Cost., con la conseguenza che la questione sarebbe di competenza della stessa Corte che ha già effettuato, come visto, la sua valutazione ed il necessario bilanciamento di valori costituzionali in relazione all’efficacia temporale della pronuncia adottata. 4.2.Peraltro, la disciplina convenzionale citata, secondo la giurisprudenza CEDU, deve assicurare un adeguato bilanciamento fra il diritto al rispetto dei beni dell’individuo e le esigenze dell’interesse generale, assicurato dalla presenza di procedure interne che offrano un rimedio sufficiente per assicurare la protezione del diritto stesso (CEDU, seconda sezione, affare Dangeville c.

France, n. 36677/97, del 16 luglio 2002). Nella specie non solo la decisione della Corte ha costituito l’effetto di un bilanciamento fra valori costituzionali, ma evidentemente al contribuente sono stati messi a disposizione i necessari strumenti di tutela. 5.Ne discende che l'addizionale d'imposta in esame ̀ diventata illegittima, ma l'averla pagata dà diritto a rimborso solo a partire da quella data e non per i periodi antecedenti, in quanto l'illegittimità della norma ̀ stata dichiarata solo per il periodo successivo al 12/02/2015. 6.Il ricorso va conseguentemente rigettato.

L’applicazione di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso introduttivo giustifica la compensazione delle spese

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni