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Decreto — n. 806/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil lawsuit extinguished due to administrative act listing case completion under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 806/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following an administrative act listing the case's completion. The tax agency argued that the insertion into the official list documented the regular conclusion of the dispute under the new procedural law, noting no formal objection existed. Consequently, the court ruled the process terminated, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a case as completed under the new procedural framework, the litigation is deemed extinguished unless parties request a hearing.

Parole chiave

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civil procedure extinction administrative listing completion tax litigation termination procedural law 2022 costs advanced party procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18593/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro EGO ITALIA SRL, rappresentati e difesi dall’Avv. ZAGA’ STEFANO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 41/02/2022 depositata il 14/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL P