Cassation court dismisses appeal by declaring case extinguished due to successful simplified tax payment by co-obligor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceeding extinguished because the opposing party successfully utilized a simplified tax payment procedure. Sergio Bolletti Censi argued for the case's continuation, but the tax authority did not object to the co-obligor's payment within the legal timeframe. Consequently, the court ruled that the matter was resolved by the co-obligor's action, terminating the litigation against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; When a co-obligor pays the simplified tax amount without administrative objection, the proceeding against other co-obligors is extinguished by cessation of the subject matter.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
t o al n. 33846 / 20 1 9 R.G., propost o DA l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO BollettiCensi Sergio, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Napoli e dall’Avv. Massimo Foglia, entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Marco Cipolloni, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzionenel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Campania il 17 aprile 2019, n. 3429/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 dicembre 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: IMPOSTA DI REGISTRO ART. 20 T.U.R. 1.l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricors o per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionaledella Campania il 17 aprile 2019, n. 3429/10/2019 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione dell’impostadi registro, in relazione alla riqualificazioneex art. 20 del d .P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , della cessione della quota totalitaria di compartecipazione nella “FIN.SE.CO.
S.r.l.”(per un valore nominale complessivo di € 500.000,00) da parte della “BC GROUP S.p.A.”, della “BC TRADE S.r.l.” e di Sergio Bolletti Censi a Gustavo Conte (atto del 15 ottobre 2014) nei termini di cessione indiretta di azienda, ha accolto l’appello proposto da Sergio Bolletti Censi nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diNapoli il 23 marzo 2017, n. 6562/03/2017, con compensazione delle spese giudiziali;
2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’ avviso di liquidazione fosse nullo per l’omessa instaurazione del contraddittorio endo- procedimentale ex art. 10-bisdel d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo stato configurato dall’amministrazione finanziaria un abuso di diritto da parte del contribuente;
3. Sergio Bolletti Censi ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;
4. dopo il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta con la causa pendente dinanzi a questa Corte col n. 33860/2019 R.G. (la quale aveva ad oggetto l’impugnazione del medesimo avviso di liquidazione da parte della “BC TRADE S.r.l.”), essendo stato chiesto di avvalersi ex art. 1306, secondo comma, cod. civ. del giudicato favorevole formatosi nei soli confronti dei coobbligati “BC GROUP S.p.A.” e Gustavo Conte sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 17 aprile 2019, n. 3428/10/2019, Sergio Bolletti Censi ha chiesto di avvalersi in via estensiva dell’adesione alla definizione agevolata ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130,da parte della “BC TRADE S.r.l.”, la quale ha depositato la relativa domanda il 12 gennaio 2023 ed ha adempiuto al versamento integrale della somma dovuta in misura di € 3.407,00 il 5 gennaio 2023, senza la comunicazione di alcun diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate nel termine di legge;
5. nelle more, la causa iscritta al n. 33860/2019 R.G. è stata estinta con decreto reso il 13 giugno 2023, n. 16874, ex art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130; CONSIDERATO CHE:
1. come si è detto, premesso che la “ BC TRADE S.r.l. ” ha presentato d omanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 5 della legge31 agosto 2022, n. 130, con il pagamento della somma previst a per il relativo perfezionamento, Sergio Bolletti Censiha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere;
2. nella specie, non risulta esserestato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata , che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022 ), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (che, peraltro, era stata notificata ad abundantiam all’amministrazione finanziaria a mezzo pec del 12 gennaio 2023);3. pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 12 e 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, estendendosi gli effetti della definizione agevolata anche a Sergio Bolletti Censi, in qualità di coobbligato per il medesimo titolo;
4. in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5 , comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130; 5.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
6. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Romanel