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Ordinanza — n. 801/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 801/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 801/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14218/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Urbani Gianfranco e CMR -Commercio Metalli Ravalli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliati in Torino, piazza Carlo Emanuele II n. 13, presso lo studio degli avv.ti Luigi Castello ed Enrico Girardi, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 801/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 74, settimo e ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’applicazione del regime dell’inversione contabile alla merce oggetto di importazione, classificata alla voce 2620.1100.00, trattandosi di residui della lavorazione chimica e non meccanica del metallo, non inseriti nella sezione XV della tariffa doganale. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2.

Parole chiave

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imposta sull'importazione frode fiscale in materia doganale valore in dogana classificazione doganale riscossione del dazio ripristino dei dazi doganali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14218/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Urbani Gianfranco e CMR -Commercio Metalli Ravalli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliati in Torino, piazza Carlo Emanuele II n. 13, presso lo studio degli avv.ti Luigi Castello ed Enrico Girardi, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso;

–controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4788/09/18, depositata il 7 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -IVA all’importazione -Inversione contabile -Applicabilità - Questione. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 4788/09/18 del 07/11/2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 200/04/16 della Commissione tributaria provinciale di Como (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Corsal s.r.l. in liquidazione (oggi cessata ed estinta), nonché dai soci Gianfranco Urbani e CMR - Commercio Metalli Ravalli s.r.l. (di seguito CMR) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa ad importazioni effettuate nel periodo marzo 2012 - marzo 2013, nonché avverso il conseguente atto di contestazione sanzioni. 1.1.

Gli atti impositivi erano stati emessi in ragione della erronea applicazione del regime del reverse charge con riferimento a quindici bollette doganali concernenti l’importazione di merce descritta come “schiumature” di alluminio. 1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da ADM evidenziando che: «le “schiumature di alluminio” sono dei rottami di metallo e non semilavorati e quindi rientrano tra i residui per i quali è prevista l’applicazione del reverse charge», che «non è un’agevolazione, ma è una forma di versamento dell’IVA che non comporta alcun danno all’erario».

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Gianfranco Urbani e CMR resistevano con controricorso quali soci della cessata Corsal s.r.l. e il primo anche come legale rappresentante della società estinta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Gianfranco Urbani quale liquidatore della cessata Corsal s.r.l., essendo la società pacificamente estinta prima della notificazione del ricorso per cassazione. 1.1. Invero, «la cancellazione dal registro delle imprese (…) priva il liquidatore della legittimazione a rappresentare la società in relazione alla pretesa tributaria rivolta esclusivamente nei confronti della società» (Cass. n. 10354 del 31/03/2022; conf.

Cass. n. 29109 del 20/10/2021; si veda anche Cass. n. 7676 del 16/05/2012). 1.2. Ne consegue che il giudizio resta validamente incardinato nei confronti di Gianfranco Urbani e CMR quali soci della estinta Corsal s.r.l. in quanto, come noto, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr.

Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013).

2. Con il primo motivo di ricorso ADM contesta la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR solo apparentemente fornito una illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, non avendo chiarito sulla base di quali ragioni logico-giuridiche e di quali documenti è giunta alla determinazione che le “schiumature” di alluminio costituiscono rottami metallici. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.3. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto di qualificare la merce oggetto di importazione come rottami metallici, ritenendo l’importazione medesima soggetta al regime del reverse charge. 2.4. Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma niente affatto apparente, avendo il giudice di appello chiarito le ragioni applicative del contestato regime IVA.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 74, settimo e ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’applicazione del regime dell’inversione contabile alla merce oggetto di importazione, classificata alla voce 2620.1100.00, trattandosi di residui della lavorazione chimica e non meccanica del metallo, non inseriti nella sezione XV della tariffa doganale. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2.

Ai sensi dell’art. 74, ottavo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nella formulazione applicabile ratione temporis ) sono soggetti al regime dell’inversione contabile, oltre alle cessioni di merci di cui al precedente settimo comma, anche le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, nonché i semilavorati di metalli non ferrosi appartenenti alle seguenti voci della tariffa doganale: 74.03; 75.02; 76.01; 78.01; 79.01; 80.01; 7408.11; 7605.11; 7605.21 e 74.07.21. 3.3. I cascami (così derivanti dalla lavorazione dell’alluminio (voce 76.01) rientrano, pertanto, nella disposizione normativa – con conseguente applicazione del regime dell’inversione contabile – e non ha alcuna incidenza la circostanza che detti cascami siano conseguenza dell’applicazione di un processo di lavorazione chimica o meccanica del metallo, dovendo gli stessi unicamente mantenere la natura (accertata dalla CTR) di residui del processo di lavorazione (cfr.

Cass. n. 25494 del 10/10/2019; Cass. n. 5813 del 03/03/2020). 3.4. Ne consegue che, indipendentemente dal processo di produzione (chimico o meccanico) delle “schiumature” di alluminio oggetto del presente giudizio, le stesse rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 74, ottavo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

4. In conclusione, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Gianfranco Urbani quale liquidatore di Corsal s.r.l.; per il resto, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 28.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara la carenza di legittimazione passiva di Gianfranco Urbani quale liquidatore di Corsal s.r.l.; rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00, ol