Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic dismissal after tax authority lists case for closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's ruling that the tax authority had listed the case for closure. The plaintiff argued against the automatic dismissal, but the court confirmed that the procedural listing under the new tax law signifies the regular conclusion of the dispute. Consequently, the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a civil case in the tax authority's closure register automatically extinguishes the proceedings, barring further action unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26514/2021 R.G. proposto da LIMA ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENZA MASSIMILIANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 2724/ 07/ 2021 depositata il 22/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR