Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law regarding tax judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the proceedings terminated automatically under the new tax law. The plaintiff argued against the automatic extinction, while the tax authority contended that the procedural listing confirmed the case's regular conclusion. The supreme court upheld the lower court's decision, ruling that the statutory provisions mandated the extinction of the litigation without further action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The court establishes that tax litigation procedures are automatically extinguished upon their inclusion in the official list of concluded cases, unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26749/2021 R.G. proposto da NINO CUNDARI S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato GENTILE GIUSEPPE unitamente all'avvocato ALECCI ROBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. M essina n. 2914/16/2021 depositata il 25/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR