Court declares civil lawsuit extinguished due to administrative act confirming tax dispute resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following an administrative act confirming the resolution of the tax dispute. The plaintiff argued against the automatic termination, while the tax authority relied on the new legislative framework to validate the case's closure. The court upheld the statutory provision that such administrative confirmations legally terminate the litigation process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act explicitly documents the regular definition of a tax dispute and confirms the absence of a denial, the civil proceeding is legally extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14945/2021 R.G. proposto da MOSCA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUSTO FLAVIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3822/ 16/ 2020 depositata il 01/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE