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Ordinanza — n. 759/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares appeal extinguished due to taxpayer's voluntary adoption of simplified tax definition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 759/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adopted a simplified tax definition. The lower court had rejected the taxpayer's challenge to a tax assessment based on financial investigations, arguing that bank access did not require prior notification. The Supreme Court ruled that since the taxpayer settled the dispute by paying the tax under the simplified procedure, the legal controversy ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 46 d.lgs. 546/1992: When a taxpayer voluntarily adopts a simplified tax definition and pays the due amount, the underlying legal controversy ceases to exist, rendering the judicial proceedings extinguished rather than dismissed on merits.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified tax definition voluntary tax settlement cessation of legal controversy Italian tax procedure financial investigations tax assessment validity sorveglianza delle relazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 193/2016
Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6 cit.
Art. 46 d.lgs. 546/1992
e dell'art. 46 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083
anche Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv.
Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697
da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10979-2016, proposto da: ERCOLINO BUSSOLI (C.F. BSSRLN46B22C621B), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI LORENZO IMPERATO (lorenzo.imperato@pec.imperatoassociati.it) , RAFFAELLA ENRIETTI (raffaella.enrietti@pec.imperatoassociati.it) e CLAUDIO LUCISANO (claudiolucisano@ordineavvocatiroma.org), presso lo studio del quale ultimo è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CRESCENZIO, n. 91; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 1105 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 30/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a ERCOLINO BUSSOLI un avviso di accertamento per riprese relative all’anno di imposta 2005, conseguenti alla rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente; che il BUSSOLI impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Genova che, con sentenza n. 69/2012, rigettò il ricorso; che ERCOLINO BUSSOLI propose appello innanzi alla C.T.R. della Liguria, la quale, con sentenza n. 1105, depositata il 30/10/2015 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come: (a) l’atto impositivo fondi sulle indagini finanziarie condotte sui conti correnti intestati al contribuente ed al figlio, con conseguente irrilevanza delle contestazioni mosse dalla difesa del BUSSOLI rispetto alla denunziata illegittimità del ricorso, ad opera dell’Ufficio e per ricostruire i ricavi imputati al contribuente, al metodo induttivo; (b) alcuna illegittimità possa derivare dall’omessa esibizione delle autorizzazioni all’Ufficio allo svolgimento di indagini bancarie, giacché, se la mancanza di autorizzazione non incide sulla validità del corrispondente accertamento, in ogni caso “gli accessi alle movimentazioni bancarie del contribuente sono possibili senza necessità di avvisarlo” e, comunque, “nel caso de quo…l’autorizzazione risulta essere stata previamente concessa”; (c) la presenza di contabilità formalmente regolare “non preclude l’utilizzo a fini accertativi delle indagini finanziarie non supportate da ulteriori elementi”; (d) il rapporto di filiazione esistente tra il sig.

IGOR BUSSOLI e il contribuente consente di riferire a quest’ultimo, sia pure in via presuntiva, le operazioni riscontrate sul conto corrente del primo; che avverso tale decisione ERCOLINO BUSSOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita, ai soli fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che, con istanza depositata telematicamente (in data 15-16.11.2023), le parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi il giudizio estinto, per cessazione della materia del contendere, conseguente all’adesione del contribuente alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento del dovuto;

Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6 cit. e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. ancora Cass.,Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01, cit.); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia de