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Ordinanza — n. 747/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment for failure to examine unopposed cost deduction documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 747/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Angelo Marrocco's appeal against the Regional Tax Court's decision regarding his 2008 tax assessment. While the Court rejected the claim of omitted ruling on cost deductions, it found a violation for the failure to examine the specific documentation supporting those deductions. Consequently, the lower court's judgment was quashed and remanded for a new ruling on the disputed costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 and Art. 116 of the Code of Civil Procedure; A violation of the duty to examine occurs when the court fails to consider specific unopposed documentation submitted by the party, even if the final decision implicitly rejects the related claim.

Parole chiave

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omitted examination of evidence tax assessment appeal cost deduction from income violation of procedural duty remand for new judgment implicit rejection of claim Regional Tax Court dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 116 of the Code of Civil Procedure
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod.
Art. 91 of the Code of Civil Procedure
Art. 92 of the Code of Civil Procedure
art. 116 cod. proc. civ
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/01/2021, n. 2151
ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151;
Cass. 02/04/2020, n. 7662
Cass. 30/01/2020, n. 2153
7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).
Cass. 04/06/2019, n. 1525
Cass. 05/03/2021, n. 6150
Rosanna Angarano 4 se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificazione (Cass. 05/03/2021, n. 6150).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27044/2015R.G. proposto da: MARROCCO ANGELO, elettivamentedomiciliata in Roma , Via Buccari , 3, presso l’Avv . Maria Cristina Salvu cci e rappresenta to e dife so dall’Avv. Aniello Pullano, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPAN IA , 3220 /2015 , depositata il 07/04/2015; IRPEF IRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Angelo Marrocco ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultimala C.t.r. ha pa rzialmente accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Caserta che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, in assenza di dichiarazione, erano state recuperate Irpef ed Irap. Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 112 od. proc. civ. Censura l’ error in procedendo in cui è incorsa la C.t.r. per aver omesso qualsiasi pronuncia sul terzo motivo di appello con il quale aveva denunciato che la C.t.p., a propria volta, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di deduzione dei costi dal reddito complessivo e per aver omesso di esaminare la relativa documentazione. Aggiunge che la C.t.r. avrebbe dovuto esplicitare la motivazione per la quale non aveva tenuto conto delle componenti negative del reddito 2.

Con il secondomotivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la documentazione, non contestata, con la quale aveva documentato i componenti negativi del reddito. Cons. est. Rosanna Angarano 3 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in ragione dell’ingiusta ed illegittima compensazione delle spese di lite.

4. La prima censura di cui al primo motivo, con la quale il contribuente si duole dell’omessa pronuncia in ordine alle componenti negative del reddito, oggetto di specifica deduzione è infondata. 4.1. Questa Corte ha chiarito che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia,non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151;

Cass.02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). E’ stato quindi ritenuto che « Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.» (Cass.04/06/2019, n. 1525). 4.2.

Si è, altresì, precisato che il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessa motivazione Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure Cons. est. Rosanna Angarano 4 se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificazione (Cass. 05/03/2021, n. 6150). 4.3. Nel caso di specie , l a rideterminazione del reddito all'esito dell'esame nel merito dei motivi comporta, evidente mente, l'implicitorigetto dell’eccezione del contribuente in ordine alle componenti negative.

Deve pertanto concludersi che non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione de qua, ma rigetto implicito della stessa.

5. La seconda censura di cui al primo motivo è fondata, restando assorbito il secondo motivo. 5.1. Il ricorrente ha dedotto in ricorso che innanzi alla C.t.p. aveva contestato l’atto impositivo, deducendo , tra l’altro, che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle spese sostenute le quali andavano detratte dal reddito complessivo. Ha, altresì, dedotto che innanzi alla C.t.r. aveva denunciato l’omessa valutazione ad opera della C.t.r. dei costi sostenuti. 5.2. La C.t.r. con la sentenza impugnata - oltre ad escludere che fosse dovuta l’Irap, con statuizione coperta dal giudicato interno in quanto non oggetto dell’odierna impugnazione -ha quantificato l’Irpef e addizionali dovute dal ricorrente, omettendo, tuttavia, qualsiasi motivazionerelativa alle componenti negative del reddito rispetto alle quali, per altro, il contribuente aveva già censurato l’omessa considerazione in primo grado.

6. Resta, di conseguenza, assorbito anche il terzo motivo relativo alle spese sulle quali il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi in relazione all’esito globale del giudizio.

7. In conclusione, fermo restando il giudicato interno formatosi sulla non debenza dell’Irap, va accolto la seconda censura di cui al primo motivo di ricorso, rigettata la prima censura , ed assorbit i il secondo ed il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata con Cons. est. Rosanna Angarano 5 rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa nei limiti dell’accoglimento del ricorso la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composi