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Ordinanza — n. 714/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to total self-help annulment extinguishing the disputed tax matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 714/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision following the Revenue Agency's total self-help annulment of the tax assessment. The taxpayer argued for cassation based on procedural grounds, while the Agency had already issued an administrative act cancelling the original tax notice. The court ruled that the self-help annulment extinguished the subject matter of the dispute, making the lower court's judgment obsolete and the appeal inadmissible due to the lack of any remaining controversy.

Regesto Legislator

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Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; In tax proceedings, the extinction of the dispute due to total self-help annulment prevails over inadmissibility grounds, requiring a judgment without remittal to reflect the cessation of the matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax self-help annulment cessation of subject matter tax appeal inadmissibility revenue agency autotutela tax dispute extinction tassazione dell'IVA procedura di ricupero d'imposta aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In considerazione della sopravvenuta autotutela totale, va ribadito che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23/09/2011, n. 19533
Cass. 18/04/2017, n. 9753
Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass.
Cass. 24/02/2022, n. 6068
Cass. 21/06/2022, n. 20023
24/02/2022, n.6068; Cass. 21/06/2022, n. 20023).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10836/2016R.G. proposto da: MUTO SALVATORE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA PARIOLI 43, presso lo studio dell’Avv. Prof. Francesco d’Ayala Valva, che con l’Avv. Prof. Francesco Moschetti lo rap presenta e dife nde -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliatain ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA CA LABRIA n. 1556/2015,depositata il 22/10 /201 5 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Salvatore Maurizio Muto propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell ’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Crotone, che aveva accolto il ricorso del predetto contribuente contro l’avviso d’accertamento relativo all’Irpef di cui all’anno d’imposta 2006, con il quale si imputava la maggior imposta derivante dalla più rilevante plusvalenza conseguente alla vendita di un terreno edificabile, il cui valore era stato stimato dall’ufficio in ragione dell’accertamento effettuatoai fini delle imposte di registro e catastali.

L’Agenzia delle entrate, dopo essersi difesa con controricorso, preannunciando l’emissione di un atto di autotutela, che avrebbe integralmente caducato l’atto impositivo controverso, ha depositato il relativo provvedimento che dispone l’ annullamento totale dell'avviso di accertamento oggetto del giudizio . Considerato che: 1.Preliminarmente, deve confermarsi che l’Agenzia ha prodotto in giudizio il provvedimento di autotutela totale relativo all’ avviso di accertamento che costituisce l’unico atto impositivo oggetto del presente contenzioso, come risulta dalla motivazione, oltre che dall’epigrafe, della sentenza impugnata.

In considerazione della sopravvenuta autotutela totale, va ribadito che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nel casodi specie, per tardività) e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione dellesentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra leparti» (ex plurimis, Cass. 23/09/2011, n. 19533;

Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 24/02/2022, n.6068; Cass. 21/06/2022, n. 20023). In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvioper cessazione della materia del contendere. Stante l'esito della controversia le spese processuali di merito e di legittimitàpossono essere compensate (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass.21/06/2022, n. 20023).

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, n