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Ordinanza — n. 675/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to settlement via payment plan under new 2022 legislation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 675/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayers submitted a payment plan and settlement requests under the new 2022 law. Although the lower court had rejected the taxpayers' challenge to direct taxes and VAT based on formal accounting irregularities, the parties resolved the dispute before the final ruling. Consequently, the court terminated the proceedings without a substantive decision on the merits of the tax liability.

Regesto Legislator

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Legge 197/2022, art. 1, commi 186 ss.; When taxpayers submit settlement requests and payment plans under the new legislation, the tax appeal is extinguished without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment settlement under 2022 law payment plan submission direct taxes and VAT formal accounting irregularities rettifica delle detrazioni scopi fiscali utile fiscale

Disposizioni normative citate

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Legge 197/2022, art. 1, commi 186 ss.
Considerato che: Nelle more del giudizio il difensore dei ricorrenti ha depositato domande di definizione della controversia ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, unitamente alle quietanze di pagamento delle prime rate.
Legge 197/2022, commi 197-198
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11500/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Sparvieri Nicola, Colameo Alfonso, Pagano Gianfranco, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Porfido, con domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo n. 33; –controricorrenti – USD Calcio Montenero, Strazzullo Gianni -intimati - Oggetto: imposte dirette ed IVA - agevolazioni fiscali - associazioni sportive dilettantistiche avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 640/2/17, depositata il 31 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 239/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto i ricorsi proposti da USD Calcio Montenero e da Nicola Sparvieri contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2006-2007. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che la sentenza appellata risultava corretta, in quanto puntualmente riscontrante le prove documentali allegate dai contribuenti e che comunque le irregolarità contabili accertate in sede di verifica non potevano implicare l'esclusione dell' associazione contribuente dai benefici fiscali di cui alla legge 398/1991, trattandosi di violazioni meramente formali, al più suscettibili di sanzione amministrativa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resistono con controricorso Nicola Sparvieri, Alfonso Colameo e Gianfranco Pagano. L'USD Calcio Montenero e Gianni Strazzullo sono rimasti intimati. Considerato che: Nelle more del giudizio il difensore dei ricorrenti ha depositato domande di definizione della controversia ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, unitamente alle quietanze di pagamento delle prime rate. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto ai sensi di detta disposizione legislativa, commi 197-198, con spese a carico delle parti anticipatarie.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spes