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Ordinanza — n. 668/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal due to client's voluntary withdrawal from litigation under specific government decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 668/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer formally declared adherence to a simplified settlement procedure. Although the taxpayer had previously withdrawn the appeal, the Court ruled that joining the government's accelerated definition program constitutes an unequivocal renunciation of the ongoing lawsuit. Consequently, the case was closed without a substantive review of the tax dispute merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016; Art. 391 c.p.c.: The declaration by a debtor to avail themselves of the simplified definition procedure under Art. 6 of D.L. 193/2016 constitutes an unequivocal renunciation of the pending lawsuit, leading to its extinction.

Parole chiave

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tax appeal extinction simplified definition procedure voluntary renunciation of suit IVA fraud defense procedural dismissal indagine per frode iva assoggettamento all'IVA frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016
6.In via preliminare va rilevato che la società ricorrente, con istanza del 5 settembre 2019, ha dichiarato di avere aderito alla rottamazione ex art. 6 del decreto legge n.
Art. 391 c.p.c.
193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.
Art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992
6.2Deve essere dichiarata, quindi, l’estinzione del giudizio e le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
6.3 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
art. 2697 cod. civ
633/72 e dell’art. 2697 cod. civ.
art. 391 cod. proc. civ
193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 23 giugno 2021, n. 17915
Cass., 7 aprile 2023, n. 9535
17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato(Cass., 7 aprile 2023, n. 9535).
Cass., 31 marzo 2023, n. 9088
546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088).
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
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Testo completo

ge n. 193 del 2016. ERNESTINO BRUSCHETTA Presidente GIOVANNI LA ROCCA Consigliere LUNELLA CARADONNA Consigliere – Rel. Ud. 1/21/11/2023C.C. PU R.G.16887/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 FRANCESCO FEDERICI Consigliere - GIAN ANDREA CHIESI Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16887/2015proposto da: Gema Trade s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per cassazione, dall’Avv. Michele Di Fiore, con domicilio eletto in Roma, alla via Banco di S. Spirito, n. 42 presso la società Gnosis Forense s.r.l.. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, n. 7318/8/2014, depositata in data 31 dicembre 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 21 novembre2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;

RITENUTO CHE 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 295/23/13, avente ad oggetto l'avviso di accertamentoemesso nei confronti della società Gema Trade s.r.l., in relazione alla imposta Iva per l'anno 2007, relativ a ad operazioni soggettivamente inesistenti, che aveva accolto il ricorso, annullando l’atto impositivo.

2. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la società contribuente non avesse assolto l'onere di dimostrare la sua ignoranza per aver partecipato ad una operazione in frode dell'iva. 3.La società Gema Trade s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato acinque motivi . 4.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso . CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce la v iolazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72 e dell’art. 2697 cod. civ. e dei principi sul riparto degli oneri probatori, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, nell’ambito delle operazioni soggettivamente fittizie, la parte acquirente aveva l’onere, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva, di provare la propria buona fede.2.Il secondo mezzo deduce la violazione dell'art.111, comma 6 Cost., dell'art.36, comma 2, n .4, cod. proc. civ. e dell'art. 115 cod. pro c . civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva escluso che la società contribuente avesse fornito la prova della propria buona fede.

La motivazione era apparente ed aveva ignorato i documenti di prova, invece valorizzati dal Giudice provinciale e non contestati dall'Agenzia delle Entrate, con i quali la soc ietà contribuente aveva scardinato il presupposto principale della rettifica, secondo il quale gli acquisti rettificati sarebbero avvenuti per prezzi inferiori al mercato. 3.Il terzo mezzo deduce l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata, nel non considerare che gli acquisti contestati erano stati effettuati secondo i prezzi di mercato, aveva omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

4. Il quarto mezzo deduce la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva violato la norma indicata nel negare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti dalla società AC Distribuzione.

5. Il quinto mezzo deduce la violazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era illegittima per non aver rilevato, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, che non aveva indirizzato alcuna specifica censura avverso la ratio decidendi posta a fondamento della decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. 6.In via preliminare va rilevato che la società ricorrente, con istanza del 5 settembre 2019, ha dichiarato di avere aderito alla rottamazione ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 e ha rinunciato al ricorso;detta rinuncia è stata notificata all’Agenzia delle Entrate, giusta ricevuta di avvenuta consegna del 3 ottobre 2019, in atti. 6.1Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (in tal senso, Cass. , 23 giugno 2021 , n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato(Cass., 7 aprile 2023, n. 9535). 6.2Deve essere dichiarata, quindi, l’estinzione del giudizio e le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088). 6.3 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara estint